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Friuli Venezia Giulia: Impugnazione della legge regionale del n. 22 del 29 dicembre 2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011)” (1/2011)

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il Governo ha deciso di impugnare alcune disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010 contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011)”.

La prima disposizione impugnata è quella di cui all’art. 2, che prevede un meccanismo di agevolazione fiscale diretto ad incidere sull’imposta regionale sulle attività produttive, a favore di imprese operanti nel territorio regionale.

Tale meccanismo violerebbe, l’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione che, riservando alla competenza esclusiva dello Stato la materia «sistema tributario», precluderebbe alle Regioni il potere di introdurre meccanismi diretti ad incidere su tributi erariali (quale sarebbe l’Irap, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale); eccederebbe altresì la competenza statutaria regionale, così come definita dagli artt. 4, 5 e 51. Inoltre, la disposizione impugnata, nella parte in cui individua i destinatari delle agevolazioni sulla base della residenza anagrafica, violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e l’art. 120, primo comma della Costituzione, che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, e di limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale; violerebbe altresì l’art. 117, primo comma della Costituzione, ponendosi in contrasto con alcune norme dell’Unione europea (quelle che riconoscono la libera circolazione dei lavoratori e vietano discriminazioni fondate sulla nazionalità).

Anche l’art. 3, comma 37 e l’art. 4, comma 68 della legge regionale impugnata sarebbero in contrasto con gli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia, e con l’art. 117, primo comma Cost., non rispettando vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. Il primo inoltre, lederebbe anche la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art.117, comma 2, lett. s, Cost.).

L’art. 10, commi 68 e 69, nel dettare alcune norme in materia di sportello unico per le attività produttive, eccederebbe le competenze statutarie regionali, invadendo quelle statali esclusive in materie di «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale» (art. 117, comma 2, lett. r, Cost.).

I commi 30 e 31 dell’art. 12, e i commi 43 e 44 dell’art. 14, sono invece impugnati perché, ponendosi in contrato con alcune previsioni del D.L. n. 78 del 2010 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e così violando i limiti della disciplina statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (di competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.), eccedono la competenza statutaria regionale.

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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