Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste: Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma concernenti l’istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti (1/2011)

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Il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 istituisce una sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con sede in Aosta, competente a pronunciarsi sulla gestione dell’amministrazione regionale, degli enti locali territoriali, nonché dei rispettivi enti strumentali, sulla base dei programmi annuali dalla stessa deliberati o delle richieste della Regione. I risultati di tale attività consultiva dovranno essere comunicati al Consiglio regionale. A richiesta di quest’ultimo la sezione potrà:

- - estendere il proprio controllo sugli atti e attività delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione;

- procedere alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o più relazioni al Consiglio stesso.

La medesima attività, inoltre, dovrà essere effettuata anche sulla gestione di tutte le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione ai fini del referto agli organi rappresentativi delle stesse.

In via residuale, poi, il decreto legislativo in esame assegna alla sezione tutte le altre funzioni previste per le sezioni regionali della Corte dei conti in quanto con esso compatibili o dallo stesso non espressamente derogate o modificate. In tali casi, le funzioni normalmente attribuite al Ministro competente si intendono conferite ai rispettivi organi di governo e l’obbligo di riferire al Parlamento dovrà essere adempiuto nei confronti delle rispettive Assemblee.

Ai sensi dell’articolo 2, il nuovo organo si compone di un presidente di sezione della Corte dei conti e cinque magistrati, tra i quali il primo individua il consigliere che potrà sostituirlo. Tra i magistrati, due avranno la qualifica di consigliere della Corte medesima; i restanti tre, invece, dovranno essere nominati dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, su designazione uno della Giunta regionale, uno del Consiglio regionale ed uno del Consiglio permanente degli enti locali.

Le designazioni dovranno essere rivolte a soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie individuate al secondo comma:

a) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, ordinaria, contabile ed amministrativa;

b) professori ordinari di università, anche a riposo, in materie di diritto pubblico;

c) dirigenti apicali dello Stato o del Comparto unico regionale, anche a riposo;

d) avvocati, iscritti al relativo Albo professionale da non meno di dieci anni e che abbiano svolto significativa attività nel settore di diritto pubblico.

Questi assumono la qualifica di consigliere della Corte dei conti e durano in carica sette anni con mandato non rinnovabile; in ogni caso non rimangono in servizio oltre il limite massimo di età previsto dalla legge per i magistrati della Corte dei conti.

Le diverse funzioni che la sezione è chiamata a svolgere ai sensi dell’articolo 1 dovranno essere ripartite dal Presidente tra collegi, individuati per materia dal Presidente, composti da quattro magistrati. Alla composizione dei collegi ed all’attribuzione delle indagini di controllo sulla gestione, il Presidente dovrà provvedere annualmente, tenendo conto della specificità delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei magistrati.

La sezione plenaria ha competenza riservata per l’approvazione del programma annuale di controllo, per controllo sull’evoluzione per la spesa del personale, per la risoluzione delle questioni di massima ad esse sottoposte dai collegi.

Il decreto si segnala, inoltre, per avere istituito presso la sezione, a carico del bilancio regionale, un servizio con compiti di collaborazione, revisione e istruttori, posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.

 

Link web: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10179dl.htm