Leggi regionali e copertura finanziaria (1/2012)

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Sentenza 272/2011 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21/10/2011 - Pubblicazione in G. U. 26/10/2011

Motivi della segnalazione

Nel giudizio in epigrafe la Corte costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva), per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Tale disposizione, infatti, nel prevedere spese necessarie per attuare nuovi interventi nel comprensorio sciistico di Scanno, quantificate fino ad un massimo di un milione di euro, nulla dispone riguardo alla loro copertura.

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza sul punto, precisa che «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007), e riafferma che «la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (tra le più recenti, si vedano le sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).

La Corte precisa inoltre che l'indicazione della copertura, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost. «è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte nel bilancio, o perché rientrino in un capitolo che abbia capienza per l'aumento di spesa, o perché possano essere fronteggiate con lo "storno" di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (cfr. sentenza n. 30 del 1959).