Libertà dell'impugnativa regionale e tardività del ricorso (3/2012)

Stampa

Sent. n. 164/2012 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Deposito: 27/06/2012. Pubblicazione in G.U. 04/07/2012.

Motivo della segnalazione

In questa decisione la Corte, nel respingere un’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, specifica il regime di impugnabilità, da parte della Regione, del Decreto legge: controbattendo all’asserzione della difesa dello Stato, secondo la quale i ricorsi proposti «avverso le norme del decreto-legge non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive» sarebbero tardivi, la Corte asserisce che l’efficacia immediata, propria del decreto-legge, e il conseguente carattere lesivo che esso può assumere, lo rendono impugnabile in via immediata da parte delle Regioni; anche se è pur vero che soltanto con la legge di conversione il detto provvedimento legislativo acquisisce stabilità (art. 77, terzo comma, Cost.) la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi (ex plurimis: sentenze n. 298 del 2009, n. 443 del 2007, n. 417 del 2005, n. 25 del 1996).