Spigolature (1/2012)

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A. Tra i saggi pubblicati in questo numero vi è quello di Nicola Lupo e Giovanna Perniciaro che illustrano e commentano la proposta di modificazione del regolamento del Senato del 2 febbraio scorso, presentata dai senatori Quagliarello e Zanda, che prevede l'istituzione anche al Senato del Comitato per la legislazione, su cui vedi l'editoriale.

B. Per la prima volta, a quanto ci risulta, alle regole di drafting ha fatto riferimento una sentenza della Corte costituzionale. Si tratta della sentenza n. 13/2003 che ha dichiarato la inammissibilità dei referendum abrogativi della legge elettorale per Camera e Senato, secondo la quale il ripristino di norme abrogate per via legislativa è un fatto eccezionale, possibile solo quando sia disposto in modo espresso. E, a conferma, si cita le "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" della Camera e del Senato secondo le quali "se si intende far rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento" (punto 15, lettera d); cui si potrebbe aggiungere il n. 92 delle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", manuale per le Regioni, terza edizione, dicembre 2007, secondo il quale "l'abrogazione di disposizioni legislative non va rivivere le disposizioni da esse abrogate. Se il legislatore vuole far rivivere una disposizione abrogata, quindi, non basta che abroghi la disposizione abrogativa, ma bisogna che disponga la reviviscenza della disposizione abrogata."

C. Il 9 febbraio scorso è stato presentato il Rapporto sulla legislazione in Toscana del 2011 (su cui vedi Nicola Lupo, Qualche riflessione sulle esperienze di legislazione regionale in Toscana, tra "presidenzializzazione" e "europeizzazione", in Amministrazione in cammino) in cui si possono leggere dati e considerazioni sulla produzione legislativa dal punto di vista quantitativo e qualitativo, la descrizione del concreto funzionamento dell'analisi di fattibilità ex ante e della valutazione ex post, nonché della motivazione delle leggi dopo tre anni di applicazione.