Le Commissioni Agricoltura e Politiche dell'UE del Senato esprimono perplessità sulla conformità all'art. 290 del TFUE delle deleghe previste nella proposta di regolamento (2/2012)

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Risoluzione della 9ª Commissione del Senato su: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati COM (2011) 530 def.

Parere della 14ª Commissione del Senato su: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM (2011) 530 def.

Doc. XVIII, n. 132

Motivi della segnalazione

Pur esprimendo un parere favorevole relativamente al rispetto del principio di sussidiarietà, la risoluzione della 9ª Commissione permanente e il parere relativo della 14ª Commissione sulla proposta di regolamento avente ad oggetto la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, esprimono perplessità sulle deleghe alla Commissione previste nell’atto. Le due Commissioni sottolineano come tali deleghe siano relative ad aspetti di rilevante importanza, potenzialmente di carattere politico, per i quali appare difficile l’inquadramento nell’ambito degli elementi «non essenziali» dell’atto legislativo, presupposto necessario per il conferimento delle deleghe.

Inoltre, le deleghe concesse nel provvedimento sono a tempo indeterminato e quindi in contrasto con l’290 del TFUE, che prevede l’esplicita determinazione della durata della delega.

Si segnala peraltro come più volte la 14ª Commissione ed il Senato hanno espresso perplessità sull’attuazione dell’art. 290 TFUE, considerato che gli atti emessi dalla Commissione europea in base ai poteri delegati assumono la forma di atti non legislativi e pertanto non sono sottoposti allo scrutinio dei parlamenti nazionali.

E.B.