Le Commissioni Politiche dell'UE della Camera e del Senato menzionano i pareri espressi da altri parlamenti nazionali sulle proposte di atti normativi al proprio esame (2/2012)

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Parere della XIV Commissione della Camera su: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento COM(2012)452 def. e Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE COM(2011)453 def.

Doc. XVIII, n. 55

Risoluzione della 14ª Commissione del Senato su: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita COM(2011)635 def. 

Doc XVIII-bis, n. 64

Risoluzione della 14ª Commissione del Senato su: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati COM (2012)10 def e su: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) COM(2012)11 def. 

Doc XVIII-bis n. 73

Motivi della segnalazione

Nei tre atti segnalati le Commissioni Politiche dell’UE di Camera e Senato menzionano i pareri espressi da altri parlamenti nazionali sulle proposte di atti normativi al proprio esame. Tale menzione pare mostrare un’attenzione delle due Commissioni verso i pareri espressi dagli altri Parlamenti nazionali, richiamati anche ove non concordanti nel merito con gli orientamenti espressi dalle due Commissioni.

a) Nel parere favorevole, con alcune condizioni, approvato dalla XIV Commissione della Camera (Doc. XVIII, n. 55) su una proposta di regolamento e su una proposta di direttiva volti a disciplinare i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, sono richiamati i pareri motivati, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona, della Camera dei Lord del Regno Unito, del Senato francese e del Parlamento svedese sull’art. 443 della proposta di regolamento.

Quanto al merito della proposta di regolamento, l’art. 443 della proposta attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare, ove necessario per salvaguardare la stabilità finanziaria, regole prudenziali più stringenti per gli enti creditizi e le imprese di investimento. I sopra citati parlamenti nazionali hanno espresso parere motivato, ritenendo tale articolo incompatibile con il principio di sussidiarietà in quanto attribuisce tale potere alla Commissione europea anziché ai singoli Stati membri. La XIV Commissione della Camera dei deputati ha invece ritenuto le due proposte di regolamento e direttiva coerenti con il principio di sussidiarietà «in quanto soltanto un’azione a livello europeo può assicurare requisiti prudenziali e condizioni di accesso identici per tutti gli istituti di credito e le imprese di investimento che operano in diversi Stati membri, garantire pari condizioni di concorrenza, ridurre la complessità della normativa, evitare ingiustificati costi di messa in conformità per l’esercizio delle attività transfrontaliere e scongiurare l’arbitraggio regolamentare». In particolare sull’art. 443 del regolamento, la XIV Commissione ha ritenuto appropriata l’attribuzione «alla Commissione anziché alle singole autorità nazionali, del potere di aumentare temporaneamente il livello dei requisiti di capitale e la ponderazione del rischio per alcune esposizioni o di imporre requisiti più stringenti, per tutte le esposizioni o per quelle in uno i più settori, regioni o Stati membri, qualora sia necessario per fare fronte a modifiche nell’intensità dei rischi macro e microprudenziali derivanti da sviluppi del mercato». La XIV Commissione ha tuttavia posto la condizione che nell’esercizio di tale potere la Commissione europea tenga conto, dandone adeguata motivazione, delle specifiche caratteristiche e della situazione del sistema bancario e produttivo di ciascuno Stato membro, nonché delle dimensioni, delle caratteristiche e della complessità operativa delle banche e della loro rilevanza sistemica.

E.A.

 

b) La proposta di regolamento oggetto della prima delle due risoluzioni della 14ª Commissione (Doc. XVIII-bis, n. 64) mira a creare nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro un secondo regime di diritto dei contratti, comune per l’Unione e applicabile ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti, parallelo alle norme vigenti di diritto nazionale dei contratti di ciascuno Stato. La 14ª Commissione, pur esprimendo parere favorevole in tema di sussidiarietà sulla proposta di regolamento su un diritto comune europeo della vendita, fa esplicito riferimento ai pareri già espressi sulla stessa questione da altri parlamenti nazionali (cioè dal Consiglio federale austriaco il 30 novembre 2011, dal Bundestag tedesco il 1º dicembre 2011, dal Senato belga il 6 dicembre 2011 e dalla House of Commons il 7 dicembre 2011) per i quali l’articolo 114 (recante misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ) non può essere utilizzato per la creazione di «strumenti normativi paralleli» in aree che attualmente rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. Posto che un nuovo strumento facoltativo non può essere considerato una misura volta al ravvicinamento delle legislazioni nazionali, la base giuridica utilizzabile, sempre secondo questi pareri, sarebbe dovuta essere l’art. 352 del TFUE che, tuttavia, richiede una decisione unanime del Consiglio. La 14ª Commissione richiama inoltre una sentenza a sostegno della tesi dei pareri delle altre Camere (Corte di giustizia del 2 maggio 2006, causa C-436/03, Parlamento/Consiglio, concernente il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla società cooperativa europea).

La risoluzione della 14ª Commissione, tuttavia, auspicando che la proposta possa procedere nel suo iter di approvazione, sottolinea gli aspetti positivi per il mercato comune derivanti dalla stessa e come la Commissione europea con essa intenda «facilitare i professionisti e i consumatori che intendono effettuare scambi transfrontalieri nel mercato comune, fornendo loro un secondo regime facoltativo del diritto dei contratti, consentendo quindi ai consumatori di vedere tutelati i loro diritti in modo più efficace e ai professionisti di essere sollevati dall’onere di reperire tante leggi nazionali diverse quanti sono i mercati di destinazione dei beni da loro prodotti, riducendo così i costi di transazione per le imprese».

c) Nella seconda delle due risoluzioni (Doc. XVIII-bis, n. 73) la 14ª Commissione esprime parere favorevole relativamente al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte delle proposte di direttiva e di regolamento in tema di tutela dei dati personali, pur tenendo conto delle perplessità espresse con parere motivato dalla Camera dei deputati italiana circa la conformità dell’atto COM(2012)11 al principio di sussidiarietà e valutate, al riguardo, le posizioni critiche manifestate con pareri motivati dal Senato francese, dal Bundesrat tedesco, dalla Chambre des representants del Belgio, dal Riksdagen svedese.