La Commissione Politiche dell’UE della Camera esprime parere contrario ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona su una proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati (1/2012)

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Parere della XIV Commissione della Camera motivato ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea su: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) COM(2012)11 final.

Allegato 1 Resoconto sommario seduta XIV Commissione – 4 aprile 2012

Motivi della segnalazione

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera esprime un parere «motivato» nell’ambito del controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 6 del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona su una proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati.

 

Si tratta del terzo parere «motivato» espresso dalla XIV Commissione della Camera (sul primo parere cfr. in questa Rubrica dell’Osservatorio sul Numero 3 Anno 2011 la scheda "La Commissione Politiche dell’UE della Camera esprime il primo parere contrario ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona in marito all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dei brevetti e C. Fasone, La cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo: un difficile test per il coinvolgimento dei Parlamenti nel processo decisionale europeo"; sul secondo parere cfr. in questa Rubrica dell’Osservatorio sul Numero 1 Anno 2012 la scheda "La Commissione Politiche dell’UE della Camera esprime parere contrario ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona, limitatamente ad un articolo di una proposta di regolamento recante condizionalità macroeconomiche per l’attuazione di fondi strutturali"). A differenza dei primi due pareri, nei quali la Commissione ha concentrato i propri rilievi sulla correttezza della base giuridica piuttosto che sulla conformità al principio di sussidiarietà, qui la XIV Commissione esamina direttamente i profili di criticità della proposta di regolamento in relazione al rispetto del principio di sussidiarietà.

Tali profili discenderebbero, secondo la XIV Commissione, in primo luogo dal fatto che la materia trattata costituisce oggetto di disciplina costituzionale o comunque investe i principi fondamentali degli ordinamenti nazionali. In secondo luogo, la XIV Commissione sottolinea come si ponga in contrasto con il principio di sussidiarietà il fatto che la definizione di standard omogenei possa sacrificare regimi nazionali più favorevoli, con conseguente rischio di una attenuazione delle garanzie esistenti (rendendosi dunque in questo caso opportuno quanto meno disporre in modo esplicito che vengano fatte salve le disposizioni nazionali più favorevoli). In terzo luogo, violerebbe il principio di sussidiarietà il fatto che alla Commissione europea siano attribuiti poteri amplissimi attraverso il conferimento pressoché generalizzato, ai sensi dell’articolo 87, della facoltà di adottare atti delegati su quasi tutti i profili più rilevanti oggetto della proposta di regolamento. Infine, pare contrastare con il principio di sussidiarietà la previsione in base alla quale, ove il responsabile del trattamento sia stabilito in più Stati membri, l’autorità competente del responsabile del trattamento acquisisce il ruolo di “sportello unico” in tutti gli Stati membri, privando così i cittadini della possibilità di rivolgersi all’autorità di controllo del proprio Stato membro, con il rischio di rendere più difficoltoso l’effettivo esercizio dei diritti ad essi spettanti.