La Commissione Affari costituzionali del Senato riprende l'esame del disegno di legge recante le nuove Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (2/2012)

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XVI leg., A.S. 2646, approvato dalla Camera dei deputati il 23 marzo 2012

Motivi della segnalazione

Il 22 maggio 2012 la 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato ha ripreso l’esame del disegno di legge recante la modifica delle Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (A.S. 2646). L’esame del disegno di legge (trasmesso dalla Camera il 25 marzo 2011 e risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 2854, 2862, 2888, 3055 e 3866) era stato sospeso il 1° febbraio 2012 per dare modo al Comitato ristretto costituito dalla 1ª Commissione di esaminare gli emendamenti.

Scopo del disegno di legge, il quale peraltro va ad abrogare la c.d. legge Buttiglione (l. 4 febbraio 2005, n. 11) che attualmente regola la materia, è quello di disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea e garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. 

Limitandosi in questa sede agli istituti innovativi che vanno ad incidere sul ruolo del Parlamento nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea, merita di essere innanzitutto segnalato il fatto che con l’approvazione definitiva del disegno di legge sarebbero disciplinati nel nostro ordinamento a livello legislativo per la prima volta dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona gli istituti della partecipazione delle Camere (art. 6) e delle assemblee, dei consigli regionali e delle provincie autonome (art. 23) alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, la cui regolamentazione è oggi affidata alla prassi o a specifiche pronunce degli organi parlamentari. L’art. 6 del disegno di legge demanda ai regolamenti parlamentari la disciplina delle modalità attraverso le quali ciascuna Camera può esprimere un parere motivato sul rispetto del principio di sussidiarietà nonché le modalità attraverso cui le Camere a tal fine possono consultare i consigli e le assemblee delle regioni e delle provincie autonome.

Gli altri istituti innovativi che vanno ad incidere sul ruolo del Parlamento nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea sono i seguenti: sono introdotti obblighi di informazione a carico del Governo nei confronti del Parlamento sulle questioni relative alla politica estera e di difesa comune nonché in merito agli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea nell’ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione di programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l’attuazione in Italia della strategia per la crescita e l’occupazione (art. 3); si dispone che nei casi di particolare rilevanza i progetti di atti dell’Unione europea trasmessi dal Governo alle Camere siano accompagnati da una nota illustrativa della valutazione del Governo e che in ogni caso la trasmissione del progetto di un atto legislativo alle Camere sia accompagnato da una relazione predisposta dall’amministrazione con competenza prevalente nella materia (art. 4); si prevede che la posizione del Governo in sede di Consiglio dell’Unione europea o di altre istituzioni od organi dell’Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere (e non si limiti, come prevede oggi la l.n. 11/05, a tenere conto di questi ultimi) (art. 5); si dispone che la riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell’Unione europea sia posta dal Governo ove richiesto da una delle due Camere (art. 7); si disciplina il ruolo delle Camere nell’ambito delle procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati (art. 8); si introduce l’istituto del freno d’emergenza cioè la possibilità che il rappresentante dell’Italia in seno al Consiglio europeo si opponga ad una decisione in determinate materie per specificati e vitali motivi di politica nazionale, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso (art. 9); si introducono alcune varianti nella disciplina delle relazioni annuali del Governo al Parlamento (art. 10), dell’informazione del Governo al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l’Italia (art. 11) e della relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l’Unione europea (art. 13); si introduce una forma di controllo parlamentare sulle procedure d’infrazione riguardanti l’Italia (art. 12) ed una procedura di informazione da parte del Governo alle Camere circa la nomina di membri italiani di alcune istituzioni dell’Unione europea (art. 14).