Garante per la protezione dei dati personali (ottobre 2011-febbraio 2012) - (1/2012)

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(aggiornato al 25.02.2012)

Nel periodo di riferimento è stato adottato un provvedimento a carattere generale sui “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro” con il quale il Garante ha individuato le condizioni di liceità per l’installazione di sistemi di geo-localizzazione sui veicoli utilizzati nell’ambito dei rapporti lavorativi. Rilevata la necessità di utilizzare gli strumenti di localizzazione per diverse ragioni (la sicurezza, le esigenze organizzative e produttive), il Garante stabilisce le condizioni per l’uso.

Per quel che riguarda la disciplina in materia di protezione dei dati personali, il trattamento deve riguardare dati che siano pertinenti e non eccedente rispetto alla finalità; è necessario, poi, che i lavoratori siano adeguamento informati dell’utilizzo di tali sistemi, per cui è opportuno che vengano apposte delle vetrofanie recanti la dizione "veicolo sottoposto a localizzazione". Effettuando il bilanciamento tra gli interessi previsto dall’art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, il Garante esclude la necessarietà del consenso. Il Garante richiama il principio affermato dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori per cui, adottate le garanzie ivi previste, il trattamento può essere effettuato senza il consenso del lavoratore ma dopo aver raggiunto in accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, ottenendo l’autorizzazione del competente organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.     

Da ultimo, appare opportuno menzionare la Sentenza della Corte di Cassazione, I sezione civile, 13 febbraio 2012, n. 2034. La Corte si è pronunciata sulla legittimità della diffusione di dati sensibili da parte di un’amministrazione comunale attraverso l’albo pretorio. Si tratta di una questione complessa perché ci sono due valori confliggenti: il diritto alla riservatezza della persona e del principio della trasparenza amministrativa. I principi a cui occorre far riferimento per risolvere il contrasto sono quelli di pertinenza e di non eccedenza previsti dall’art. 11 del Codice della privacy. La Corte, richiamando una consolidata giurisprudenza del Garante, evidenzia come non sia necessario riportare nell’atto amministrativo tutti i dati utilizzati nella valutazione, dovendosi invece oscurare quei dati sensibili che eccedono la funzione pubblica.