Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (febbraio 2012-giugno 2012) - (2/2012)

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(aggiornato al 20.06.2012)

Nel periodo di riferimento considerato (Febbraio 2012 – Giugno 2012), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato alcune rilevanti delibere di carattere regolamentare. Per chiarezza espositiva, i provvedimenti suddetti verranno suddivisi in due macroaree: a) quelli relativi alle materie di competenza istituzionale dell’Autorità, e b) quelli, invece, di carattere organizzativo e funzionale.

A) Regolamenti su materie di competenza istituzionale dell’Autorità 

1) In primo luogo, si segnala la Delibera n. 52/12/CIR e relativo Allegato A[1], recante il “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, il cui schema di articolato è stato oggetto di consultazione pubblica indetta con Delibera 154/11/CIR.

L’Autorità, in ragione delle competenze espressamente affidategli dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, adotta le misure regolamentari atte a implementare l’utilizzo efficiente delle risorse di numerazione, tramite la definizione del cd. Piano nazionale di numerazione delle reti e dei servizi di telecomunicazioni, ispirato a criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività. Il Piano nazionale di numerazione, in tal guisa, introduce una classificazione dei servizi associati ai diversi codici digitati dall’utente, distinguendo, ad esempio, tra cifre associate a servizi con chiamate in sovrapprezzo, e cifre associate a servizi di particolare rilevanza per la collettività (112, 113, 118...). L’Autorità, quindi, definisce le regole atte a individuare i codici abbinati ai diversi servizi, facilitando l’utilizzo consapevole del consumatore finale, che acquisterà familiarità nell’associare le cifre a una determinata tipologia di interlocutore. Il Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni provvederà, a sua volta, ad assegnare i codici agli operatori richiedenti, titolari di diritti d’uso.

Il nuovo Piano di numerazione adottato dall’Autorità, quindi, completa e aggiorna il quadro regolatorio stratificatosi nel corso degli anni, e indirizzato alla implementazione della qualità del servizio offerto al consumatore finale: durante la consultazione con i diversi soggetti portatori di interessi è emersa la necessità di fissare i tetti massimi di prezzo per le numerazioni dei servizi in sovrapprezzo, nonché di stabilire presìdi aggiuntivi a tutela dell’utenza, come l’obbligo di preavviso sull’entità del  prezzo praticato, e quello di fornitura del servizio richiesto solo a seguito di una esplicita accettazione da parte del cliente.

Si tratta di misure che, in via cautelare, intendono salvaguardare l’utenza da presumibili comportamenti scorretti da parte dei fornitori di servizi e contenuti a valore aggiunto, e che diffidano da una tutela basata sull’informazione preventiva o sulla mera pubblicità, in quanto ritenute potenzialmente inidonee a rendere l’utente realmente consapevole del prezzo finale.

Il Piano di numerazione coinvolge, in tal guisa, gli interessi dei diversi attori coinvolti nella catena del valore: assegnatario della risorsa numerica, fornitore del servizio di accesso, fornitore dei contenuti, cliente finale. In particolare, il titolare del diritto d’uso della risorsa numerica, pur avendo ottemperato ai relativi oneri economici, nei fatti era spesso impossibilitato a sfruttare la stessa, in ragione della mancata configurazione della numerazione da parte dell’operatore di accesso in tempi rapidi e certi. L’Autorità è quindi intervenuta nei rapporti contrattuali fra operatori, definendo l’obbligo per i fornitori di accesso di configurare sulla propria rete la numerazione entro i dodici mesi dalla richiesta, al fine di ovviare alla eventualità di pratiche discriminatorie fra i diversi operatori richiedenti.

Le regole in materia di numerazione, d’altronde, riguardano anche la cd. “portabilità” del numero: si tratta di un servizio a vantaggio del consumatore finale, poiché consente a questi di conservare il proprio numero telefonico fisso o mobile durante il passaggio da un precedente gestore (cd. donating) a uno nuovo (cd. recipient), in tempi certi e in assenza di disservizi. I numerosi interventi di carattere regolamentare succedutisi durante i primi due settennati dell’Autorità, e l’adozione di plurimi Accordi Quadro fra i vari operatori del mercato, confermano che il servizio efficiente di portabilità del numero in tempi congrui appare strumentale alla piena libertà di scelta del consumatore e libera concorrenza fra gli operatori, poiché l’utente non sarà disincentivato a cambiare gestore del servizio in ragione degli eventuali disservizi, cui andrebbe altrimenti incontro, allorquando l’operatore donating fosse libero di adottare comportamenti ostruzionistici.

L’Autorità ha inteso definire, attraverso specifiche misure regolamentari, le procedure di trasferimento delle utenze al fine di evitare disservizi al cliente, di ridurre i tempi per il passaggio e i costi per il cliente: i costi per le attività di disattivazione non vengono remunerate dal cliente, ma dal Recipient.

Le regole eteroimposte dall’alto dall’Autorità, e la promozione di Accordi Quadro vincolanti fra le diverse imprese mirano, quindi, a conformare il comportamento virtuoso degli operatori coinvolti nel caso in cui l’utente decida di effettuare il passaggio da un operatore da un altro, facilitando l’operazione di passaggio: è sufficiente che il cliente aderisca all’offerta commerciale del nuovo operatore comunicandogli il proprio codice di trasferimento al fine di completare l’operazione. Il nuovo regolamento completa, quindi, le innovazioni introdotte dalla Delibera 147/11/CIR[2], specificamente dedicata alla portabilità delle numerazione mobile.

2) Nel periodo intercorso tra febbraio e giugno 2012, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato la Delibera n. 131/12/CONS, recante l’ “Approvazione definitiva della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro”[3].

Si tratta di una competenza espressamente attribuita dall’articolo 32-ter del d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, così come introdotto dall’articolo 7 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 44 (cd. Decreto Romani), consistente nella compilazione di una lista di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza, in ragione del contenuto trasmesso, cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale o parziale, e comunicata alla Commissione europea prima dell’approvazione definitiva.

Per “evento di particolare rilevanza per la società” si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:

a) l’evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione;

b) l’evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell’identità culturale italiana;

c) l’evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

d) l’evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

Sicché, il fine sotteso all’adozione del regolamento è almeno duplice. In primo luogo, esso consiste nella tutela del principio del pluralismo informativo: le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non sono legittimate a esercitare diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi, privando un parte rilevante del pubblico residente della possibilità di seguire liberamente i contenuti, ma hanno l’obbligo di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito, in diretta o in differita, senza costi supplementari (cd. emittente qualificata).

 In secondo  luogo, il provvedimento di carattere regolamentare, in conformità con i principi di derivazione europea, intende tutelare le libera circolazione dei servizi televisivi, al contempo osteggiando gli atteggiamenti di discriminazione culturale o di chiusura del mercato di un singolo Stato membro verso le emittenti degli altri Stati membri. Gli stakeholders partecipanti alla consultazione che ha preceduto l’adozione della Delibera hanno espresso apprezzamento riguardo l’intenzione dell’Autorità di procedere all’aggiornamento della Delibera n. 8/99, in ottemperanza alla Delibera 2010/13/UE, con le finalità di integrazione, aggiornamento e, considerata la crescente rilevanza di talune discipline sportive, l’inserimento di nuovi eventi.

Qualora gli eventi di grande rilevanza vengano acquistati in esclusiva da un soggetto non idoneo a garantire la visione dell’ 80% della popolazione su di un palinsesto gratuito senza costi supplementari,  al fine di assicurare effettività alla norma, i diritti dovranno essere ceduti in sub-licenza a un operatore in chiaro che possa garantirne la visione  alla percentuale prevista.

Qualora i diritti di trasmissione di uno o più degli eventi vengano acquisiti da un’emittente non qualificata, questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet, dandone contestuale comunicazione all’Autorità, la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste dal regolamento.

B) Regolamenti di carattere organizzativo e funzionale. 

L’insediamento del governo tecnico ha avuto rilevanti ripercussioni sulla struttura e le competenze dell’Autorità e, conseguentemente, sull’adozione provvedimenti di carattere regolamentare atti a disciplinare il suo funzionamento[4].

Il noto decreto legge “Salva Italia” approvato dal Governo Monti[5] ha inciso quanto meno su due profili: il primo concerne la composizione delle due Commissioni, ridotte da 8 a 4 componenti, in ragione dell’esigenza di contenimento della spesa pubblica[6]. In base al decreto, il consiglio AGCom è oggi formato da un presidente[7] e da 4 commissari[8] (due per la Commissione Servizi e Prodotti e due per la Commissione Servizi e Reti). Tale provvedimento, che in origine non modificava formalmente il sistema di nomina – in base al quale ciascun deputato e ciascun senatore esprimevano due nominativi, uno per ciascuna Commissione, eletti a maggioranza semplice – nella sostanza comportava il rischio di un effetto perverso. Il rischio consisteva nel fatto che la maggioranza parlamentare, dietro un accordo preliminare, avrebbe potuto procedere all’elezione di un’intera Commissione o addirittura di tutti e quattro i membri delle due Commissioni, a prescindere dal concorso dell’opposizione[9], con ciò minando, sin dalla sua fase genetica, l’imprescindibile requisito dell’indipendenza dalla maggioranza di Governo che dovrebbe caratterizzare un’Autorità indipendente.

Sicché, l’emendamento approvato in Commissione Industria del Senato, di carattere correttivo, apposto nel «decreto-legge integrativo decreti liberalizzazioni e consolidamento conti pubblici»[10],  ha modificato il sistema di elezione dei commissari, in modo tale che ciascun senatore e ciascun deputato esprimano il voto indicando un nominativo per il Consiglio (e non più per ciascuna delle due Commissioni).

Le elezioni si sono svolte il 6 giugno e, a oggi, si attendono i decreti di nomina del Presidente della Repubblica.

Sotto diverso punto di vista, il decreto legge Salva Italia ha profondamente inciso sul profilo organizzativo dell’Authority, in ragione delle nuove competenze affidate in materia di regolamentazione, vigilanza e sanzione dei servi postali. Si tratta di una competenza in origine attribuita dal precedente Governo all’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale[11], una vera e propria di longa manus governativa[12], successivamente soppressa dal Decreto Monti.

La scelta di attribuire la competenza regolamentare in materia di servizi postali all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, d’altronde, non solo appariva pienamente coerente con il quadro normativo di derivazione europea[13], che ha inteso affidare il processo di liberalizzazione a un soggetto politicamente indipendente[14], ma anche con le best practises adottate negli altri paesi aderenti, che hanno disegnato un regolatore attivo nel settore delle comunicazioni tout court, cioè comprensivo anche delle comunicazioni postali.  

Sicché, la nuova competenza affidata all’Autorità ha determinato, coerentemente con l’autonomia organizzativa che la contraddistingue, un ripensamento dell’organizzazione e funzionamento della stessa: l’Autorità ha adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 249/97, la delibera n. 223/12/CONS, rubricata Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità[15], il cui art. 18 è espressamente dedicato alle competenze assegnate alla nuova Direzione Servizi Postali[16].

In secondo luogo, l’Autorità ha inteso disporre una integrazione del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, adottato con delibera dell' Autorità n. 136/06/CONS, in modo tale da assicurare il rispetto degli obblighi imposti ai fornitori del servizio postale, offrendo agli utenti la possibilità di segnalare i comportamenti in conflitto con la normativa. L’Autorità ha quindi adottato la Delibera n. 134/12/CONS, rubricata Modifica al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie[17].

D’altronde, è da segnalare che, diversamente da quanto comunemente disposto nel settore delle comunicazioni elettroniche, il legislatore, nel dare attuazione alle Direttive europee in materia di servizi postali, ha ritenuto di non prevedere come obbligatorio l'esperimento del tentativo di conciliazione di fronte all'Autorità attribuendo, invece, a ciascun fornitore del servizio il compito di adottare adeguate procedure conciliative. Considerata la necessità, anche per il settore postale, di assicurare celerità ed efficacia alla trattazione delle denunce – prevedendo, a tal fine, che esse debbano essere presentate compilando un modello analogo a quello utilizzato nel settore delle comunicazioni elettroniche – lecompetenze in materia di sanzioni, derivanti dal trasferimento all'Autorità delle funzioni di vigilanza sul mercato postale, sono esercitate dalla Direzione servizi postali.

 


[1] In corso di pubblicazione in G.U, reperibile in http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=8735.

[2] Cfr. numero precedente della rivista www.osservartoriosullefonti.it, sezione Autorità amministrative Indipendenti – AGCom, al link: https://www.osservatoriosullefonti.it/agcm-agcom-avcp-garante-privacy/agcom-ottobre-2011-febbraio-2012.

[3] Pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19/04/2012, e reperibile al seguente link: http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=8490&;Search=131/12/CONS.

[4] Secondo il parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2169, 10 maggio 2012, la prorogatio degli organi collegiali Agcom è ammissibile, ma per un tempo limitato – non oltre 60 giorni – e solo per ciò che riguarda l’ordinaria amministrazione e gli atti urgenti ed indifferibili.

[5] D. L. n. 201 del 2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, reperibile in GU n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 25,  convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[6] Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti”, recita l’art. 23 del decreto legge Salva Italia, “il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente”.

[7] In base alla legge n. 249/1997, il presidente dell'Agcom viene eletto con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro delle comunicazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

[8] Il Senato e la Camera eleggono quattro (ora due) commissari ciascuno, nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime indica due nominativi (ora un nominativo), uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti

[9] Cfr.: M. Orofino, Da piccole modifiche possono scaturire grandi cambiamenti per l’AGCOM: il Governo lo aveva previsto?, in http://www.medialaws.eu/da-piccole-modifiche-possono-scaturire-grandi-cambiamenti-per-l%E2%80%99agcom-il-governo-lo-aveva-previsto. N. D’angelo, Cosa cambia nelle nomine Agcom con la riduzione del numero dei commissari, in http://www.nicoladangelo.net/2012/04/cosa-cambia-nelle-nomine-agcom-con-la-riduzione-del-numero-dei-commissari/, suggerisce che “Potrebbe intanto essere previsto un meccanismo di nomina dei commissari che preveda il voto favorevole dei due terzi delle commissioni sui candidati. Questi ultimi prima di essere votati dovrebbero essere sentiti ed interrogati in audizioni pubbliche presso le stesse commissioni (come capita in USA da parte del Congresso per le nomine alla FCC, la loro autorità per le comunicazioni)”.

[10] Convertito in L. 18 maggio 2012, n. 62, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in GU n.117 del 21-5-2012.

[11] L’Agenzia era stata istituita con il D. Lgs. N. 58/2011, che recepiva nell’ordinamento nazionale la Direttiva comunitaria 2008/6/CE del 20 febbraio 2008. Il Legislatore comunitario ha avviato il processo di armonizzazione e  liberalizzazione dei servizi postali con la Direttiva 97/67/CE (cd. Prima direttiva sui servizi postali), emendata successivamente con la Direttiva 2002/39/CE (cd. Seconda direttiva sui servizi postali) e dalla Direttiva 2008/6/CE (cd. Terza direttiva sui servizi postali). L’Unione Europea ha quindi indirizzato gli Stati membri ad abolire qualunque forma di monopolio, di riserva e di diritti speciali ed esclusivi nel settore postale, invitandoli ad adottare tutte le misure necessarie alla completa apertura del mercato .

[12] In base al decreto legislativo 58/2011, l’Agenzia era sottoposta a un pervasivo controllo e indirizzo in capo al Governo, che ne mirava l’indipendenza genetica e funzionale: su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione si definiva l’assetto organizzativo dell’Agenzia, l’articolazione delle funzioni, l’adozione dello statuto, nonché le modalità di trasferimento del personale (dal Ministero) e le risorse strumentali assegnate (art.2, comma 7).

[13] Cfr.: Corrado Calabrò, Audizione in IX Commissione (Trasporti, poste e comunicazione) Camera dei Deputati, 25 gennaio 2011 “Esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari”; Segnalazione AGcom al Governo e al Parlamento sulle competenze regolamentari in materia di servizi postali, del 19 febbraio2010. Vedasi anche l’Audizione davanti alla Commissione I Affari Costituzionali del Senato della Repubblica del 17 maggio 2007.

[14] La scelta originaria di affidare la regolamentazione dei servizi  postali al Ministero aveva determinato l’apertura della procedura di infrazione per violazione del diritto comunitario a carico dell’Italia (procedura n. 2009/2149): d’altronde, la Commissione europea aveva proposto un ricorso alla Corte di Giustizia per contestare alla Francia la mancata attuazione della direttiva n. 97/67/CE, in ragione del fatto che aveva affidato le funzioni di regolamentazione al ministero. Nel 2005, la Francia ha attribuito le competenze del settore postale proprio al regolatore indipendente, (divenuto, conseguentemente, Autorité deRégulation des Communications Electroniques et des Postes - Arcep).

[15] In corso di pubblicazione in G.U., reperibile in http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=8974&;Search=223/12/CONS.

[16] Art. 18 (Direzione Servizi postali):

1. La Direzione Servizi postali svolge le attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all’Autorità in materia di servizio postale, tra cui l’assicurazione della qualità del servizio universale, la determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e l’analisi dei relativi mercati. Coopera nelle opportune sedi internazionali e dell’Unione europea ai fini della creazione di un mercato comune dei servizi postali. In particolare alla Direzione sono attribuiti i compiti di:

a) regolazione dei mercati postali;

b) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del

servizio postale universale;

c) svolgimento dell’attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispettosi standard di qualità del servizio postale universale;

d) vigilanza sull’assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio

universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni;

e) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

f) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei

servizi, anche mediante l’istituzione di un apposito osservatorio;

g) partecipazione ai lavori e alle attività nelle competenti sedi internazionali e

dell’Unione europea.

[17] Pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 29/05/2012 e reperibile al seguente link: http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=8718