Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Luglio 2012 - Ottobre 2012) - (3/2012)

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(aggiornato al 20.10.2012)

Nel corso degli ultimi mesi l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha adottato tre determinazioni. Le indicheremo come segue:

a) determinazione 1° agosto 2012, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2012, in tema di avvalimento nelle procedure di gara;

b) determinazione 1° agosto 2012, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2012, recante le "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, primo comma , della legge n. 381/1991";

c) determinazione 10 ottobre 2012, n. 4, recante un modello base di bando di gara.

Soffermandoci, in particolare, su quest'ultimo provvedimento, va osservato che l'Autorità si è avvalsa del potere di cui all'art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (meglio noto come Codice dei contratti pubblici) secondo cui «i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'art. 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo».

Il documento avrà un'importante ricaduta sulla materia dei contratti pubblici, dato che costituirà – così come si riconosce espressamente nella premessa – il quadro giuridico di riferimento che le stazioni appaltanti saranno tenute a rispettare per le gare, in particolar modo per quanto concerne l'individuazione delle cause tassative di esclusione.

Il provvedimento è stato preceduto da due consultazioni (che si sono concluse rispettivamente nel mese di settembre 2011 e nel mese di luglio 2012); inoltre, in data 25 settembre 2012 è stato acquisito il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesto dalla legge.

Accanto alle determinazioni appena ricordate, è opportuno ricordare che nel periodo di riferimento l'Autorità ha esercitato i poteri previsti dall'art. 6, comma 7, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163: ha presentato, infatti, una segnalazione al Governo in materia di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici (Atto di Segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012, reperibile al seguente link).

Nella segnalazione vengono recuperate le principali conclusioni a cui si è giunti in una consultazione pubblica avviata e conclusa nei mesi scorsi. In particolare, si afferma che è auspicabile un intervento normativo volto a introdurre nel Codice dei contratti regole che agevolino la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara anche in ragione del fatto che l'aggregazione di più imprenditori può incidere sulla competitività del sistema in un momento di congiuntura economica particolarmente sfavorevole.

In conclusione, si segnalano due interessanti pronunce del Consiglio di Stato.

Nella sentenza 28 settembre 2012, n. 5138 la VI Sezione del Consiglio di Stato, respingendo un ricorso in appello presentato dall'Autorità, ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui "la mancata, tempestiva prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa [ndr: in capo all'impresa partecipante alla gara] non giustifica comunque l'irrogazione della più grave sanzione interdittiva quante volte la comprova sia stata soltanto ritardata, ma non radicalmente omessa".

Il secondo provvedimento a cui si faceva riferimento in precedenza è la sentenza 18 luglio 2012, n. 27 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che fornisce un'interessante visione in tema di bilanciamento tra l'interesse pubblico ad evitare che lavori pubblici vengano affidati a imprese che non diano adeguate garanzie di affidabilità e il favor partecipationis delle imprese alle procedure di gara: nella sentenza, infatti, si afferma che per l'impresa che abbia chiesto la verifica delle condizioni di partecipazione fuori termine non è configurabile una preclusione assoluta in grado di ostacolare la presentazione di una successiva richiesta, dato che nella normativa di riferimento non sono previste sanzioni né decadenze per tale comportamento.