Archivio rubriche 2012

Reati di abuso e sfruttamento sessuale di minori e allontanamento del cittadino dell'unione

«Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) – Decisione di allontanamento – Condanna penale – Motivi imperativi di pubblica sicurezza»  

Con la sentenza del 22 maggio 2012 nella causa C-348/09, nel procedimento P.I. contro Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha ritenuto che reati quali quelli di cui all’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE[1] costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione. Pertanto, possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» di cui all’art. 28, par. 3, della direttiva 2004/38/CE[2] e, quindi, giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione dal territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine, a condizione che le modalità con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui esso è chiamato a pronunciarsi.

Sebbene sia consuetudine di questa Rubrica fornire un aggiornamento costante circa lo stato di avanzamento delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione esclusivamente nei confronti dell’Italia, sembra comunque opportuno segnalare due procedure di infrazione recentemente aperte nei confronti dell’Ungheria, se non altro per le peculiari circostanze che sono all’origine di queste iniziative, ovvero la promulgazione - e successiva entrata in vigore - della nuova Costituzione ungherese. Si tratta, in oltre, delle prime procedure di infrazione avviate a motivo di presunte violazioni, a livello nazionale, dei diritti fondamentali quali garantiti dal diritto dell’Unione.

Sulla parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi in materia di prestazioni sociali ed alcuni (non superflui) chiarimenti sulla presunta 'comunitarizzazione' della Cedu da parte del Trattato di Lisbona:

«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia − Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea − Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo − Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale − Deroga al principio della parità di trattamento per le misure rientranti nell’assistenza sociale e nella protezione sociale − Esclusione delle “prestazioni essenziali” dall’ambito di applicazione di tale deroga − Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei conduttori meno abbienti − Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in proporzione ad una media ponderata diversa − Rigetto di una domanda di sussidio per l’alloggio a motivo dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi» 

<<Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (G.U. 2012 l 129, p. 1 ss.)>>

NOTIZIE BREVI

Notizia n. 1: Variazione della durata dei soggiorni dei minori stranieri.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 settembre 2011, n. 191, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Notizia 2: L’accordo di integrazione tra straniero e Stato italiano.

Decreto del Presidente della Repubblica, 14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4 bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

Notizia 3: Modifica delle quote di partecipazione al Fondo monetario internazionale.

Legge 31 ottobre 2011, n. 190, Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010. (11G0224)

Notizia 4: Creazione di Zone di protezione ecologica.

Decreto del Presidente della Repubblica, 27 Ottobre 2011, n. 209, Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. (11G0252).

(aggiornato al 29 febbraio 2012)

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

 La Corte chiarisce i requisiti per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente sancito dall'art. 16 della direttiva 2004/38/CE[1]

"Il diritto di soggiorno permanente sancito dalla direttiva 2004/38/CE non può essere riconosciuto qualora il soggiorno ultraquinquennale sia regolare dal punto di vista del diritto dello Stato membro ospitante, ma non soddisfi i requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione".

Il sistema europeo comune di asilo tra principio di reciproca fiducia e osservanza dei diritti fondamentali [1]

Il ricorrente nella causa N.S. è un cittadino afghano, giunto nel Regno Unito - dove aveva presentato domanda di asilo - dalla Turchia. N.S. era originariamente entrato illegalmente in Grecia, dove dichiarava di essere stato detenuto per quattro giorni prima di venire respinto in Turchia. Tuttavia, in Grecia non aveva presentato alcuna domanda di asilo. Il Secretary of State for the Home Department individuava nella Grecia lo Stato membro competente ad esaminare la domanda di asilo in base a quanto previsto dall'art. 17 del regolamento n. 343/2003, e chiedeva pertanto alla Grecia di prendere in carico il ricorrente nel procedimento principale.[2] Quest'ultima rispondeva alla richiesta entro il termine fissato all'art. 18, n. 7, del regolamento, cosicché, ai sensi di questa stessa disposizione, il suo silenzio veniva equiparato al riconoscimento della propria competenza per l'esame della domanda del ricorrente.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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