Statuto e rappresentanza processuale dell’ente locale (3/2012)

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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9901; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9902; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9903; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9905; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10821; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10830; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10831; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10832; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11373; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11381; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11382; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11394; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11395; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 13 luglio 2012, n. 11979; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12685; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12688; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13464; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13466; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13467; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 26 settembre 2012, n. 16357; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 26 settembre 2012, n. 16358.

 

Queste sentenze della sezione tributaria, sia pur con sfumature diverse, ribadiscono che  “in tema di contenzioso tributario, il d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, comma 1, conv. con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 8, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il comma 3, art. 11, del d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546 sul contenzioso tributario, dispone che l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi. Il comma 2, art. 3-bis citato estende, poi, ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali" (Cass. 14637/07 e 4783/11).

Inoltre a seguito della disciplina di cui al t.u.e.l. n. 267/2000, la rappresentanza in giudizio del comune spetta in via generale al sindaco, ma lo statuto del comune o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all'intero contenzioso, al dirigente dell'ufficio legale (cfr. Corte Cass. SU 16.6.2005 n. 12868; id. SU 27.6.2005 n. 13710).

In particolare lo statuto del comune di Roma prevede, all'art. 24, comma 1, che "Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente"; poi all'art. 34, comma 4, stabilisce che “I dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere”. Sulla base di quest'ultima norma statutaria, il regolamento attuativo (appr. Delib. G.M. 25 febbraio 2000, n. 130), nel dettare la "disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie", dispone, all'art. 3, che "i dirigenti hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e in diritto, e il potere di rappresentanza diretta del Comune sottoscrivendo gli atti processuali". Conseguentemente il potere di rappresentanza processuale dei dirigenti deve intendersi assolutamente pacifico riguardo ai giudizi tributari davanti alle commissioni tributarie.

In alcune delle sentenze si specifica anche (citando Cass., sez. V, 30.1.2007 n. 1915 e id. 4.8.2010 n. 8062) che in base al disposto dell'art. 3 del regolamento di “disciplina interna del contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie”, il potere di rappresentanza processuale dei dirigenti comunali deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto. Pertanto il sindaco è l'unico legittimato a rappresentare il medesimo comune di Roma ed a conferire la procura speciale al difensore, relativamente ai ricorsi in cassazione.

 

 

Statuto Comune di Roma

Articolo 24

(Sindaco)

1.Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’ente.

…….

 

Art. 34

(Dirigenti)

……… 

4. I dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di

conciliare e transigere.

“Disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie” (Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 25 febbraio 2000)

 

Articolo 3

(Capacità di stare in giudizio)

1. In base alle vigenti norme statutarie, i dirigenti hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e in diritto, e il potere di rappresentanza diretta del comune sottoscrivendo gli atti processuali.