ISVAP: secondo il TAR del Lazio, le circolari dell'istituto non rivestono un vero e proprio "rilievo normativo", e non sono quindi idonee ad integrare il dettato legislativo in ordine alla definizione delle fattispecie di illecito amministrativo (1/2013)

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Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. II, nella sentenza 19 dicembre 2012, ha ritenuto che due circolari emanate dall'ISVAP prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) non valessero ad integrare la normativa dettata da quest'ultimo, all'art. 101, in materia di tenuta dei registri assicurativi in ordine alla determinazione dei comportamenti punibili, ai sensi del successivo art. 310, con sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Ad avviso del TAR, a seguito dell'emanazione di detto Codice, e particolarmente in forza di quanto disposto ai relativi artt. 5 e 9, «le funzioni di vigilanza dell'Isvap e le modalità di concreto esercizio delle stesse richiedono l'adozione di veri e propri atti normativi (regolamentari), giustamente assoggettati a particolari requisiti di sostanza, forma e pubblicità (dei quali sono, ad esempio, sprovviste le precedenti circolari)».

In conseguenza del «difetto di rilievo normativo» delle circolari dell'ISVAP, dunque, esse non possono ritenersi idonee alla previsione a carico delle imprese di assicurazione, nella materia in questione, di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice, e risultano quindi «inutilizzabili allo scopo di comminare le misure sanzionatorie».