Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione (3/2013)

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La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

 

La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell’iniziativa, l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE).  Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile.

In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalit [1] da versare (all’Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l’entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l’omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

Ulteriori informazioni e statistiche relative all’attività della Commissione di controllo del rispetto del diritto Ue sono reperibili ai seguenti indirizzi:

-pagina ufficiale della Commissione dedicata alla procedura di infrazione: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_it.htm

-Eur-infra (archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato dal Dipartimento Politiche Europee): http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx

EU Pilot

EU Pilot è un progetto operativo dall’aprile 2008 che mira a favorire la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine di risolvere problemi (soprattutto quelli sollevati da cittadini e imprese) relativi alla (non) corretta applicazione del diritto UE e alla (non) conformità con quest’ultimo del diritto nazionale,  prima della apertura di una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE. Il fine ultimo di EU Pilot è dunque quello di evitare, quando ciò sia possibile, il ricorso ad una formale procedura di infrazione. La comunicazione avviene tramite una piattaforma on-line - EU Pilot, appunto - che consente di sottoporre la richiesta di informazioni al servizio competente della Commissione, che provvederà poi a inoltrarla allo Stato membro interessato, con ogni eventuale indicazione o domanda che lo stesso abbia identificato come rilevante. Le risposte devono venire trasmesse alla persona fisica o giuridica che le ha richieste entro 20 settimane dalla richiesta stessa (si considera un termine di 10 settimane per la trattazione a livello nazionale ed un termine uguale per la trattazione da parte della Commissione).

All’avvio del progetto, gli Stati membri che avevano accettato di partecipare al progetto erano 15; dal 2012 EU Pilot è operativo in 27 Stati membri.

Sin dall’avvio del progetto, l’Italia figura tra i paesi con il più alto numero di richieste sottoposte.

Ulteriori informazioni e statistiche relative alla performance di EU Pilot sono reperibili ai seguenti indirizzi:

-http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_it.htm

-http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm

Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta del 17 ottobre 2013. Si segnala in particolare la nuova procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia (ex art. 260 TFUE) a motivo della non conformità al diritto UE della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativa al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. Chiudono la panoramica quattro sentenze pronunciate nel periodo considerato a chiusura di altrettante procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia e in cui la Corte di giustizia ha constatato una violazione del diritto UE da parte della stessa.

 

Seduta del 23.07.2013

Messe in mora ex art. 258 TFUE

 

Seduta del 19.09.2013

Messe in mora ex art. 258 TFUE

 

Seduta del 26.09.2013

Messe in mora ex art. 258 TFUE

Si veda il comunicato stampa ‘Ambiente: la Commissione europea esorta l'Italia ad adeguare un'acciaieria di Taranto alle norme ambientali’: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-866_it.htm

Messe in mora supplementari ex art. 258 TFUE

Pareri motivati ex art. 258 TFUE

  Si veda il comunicato stampa ‘Trasporti: la Commissione esorta l’Italia, Cipro e la Grecia ad attuare le norme UE per sbloccare la congestione dello spazio aereo europeo’.

Messa in mora ex art. 260 TFUE

Per una panoramica sulle decisioni adottate dalla Commissione in questa seduta, con riferimento anche agli Stati membri UE, cfr. MEMO/13/820: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-820_en.htm

Seduta del 17/10/2013

Messe in mora ex art. 258 TFUE

Parere motivato ex art. 258 TFUE

Per una panoramica sulle principali decisioni adottate dalla Commissione in questa seduta, con riferimento anche agli Stati membri UE, cfr. MEMO/13/907: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-907_it.htm

Sentenze emesse dalla Corte di giustizia al termine di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013, Causa C-236/11, Commissione europea c. Repubblica italiana.

Oggetto: Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 306 a 310 - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Divergenze tra versioni linguistiche - Normativa nazionale che prevede l’applicazione di tale regime speciale a persone diverse dai viaggiatori - Nozioni di "viaggiatore" e di "cliente".

Dispositivo: la Corte di giustizia ha respinto il ricorso avviato nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea, secondo cui, avendo consentito alle agenzie di viaggio di applicare il regime speciale delle agenzie di viaggio ai servizi di viaggi venduti a persone diverse dai viaggiatori, la Repubblica italiana sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=142217&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=142479

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013, Causa C-369/11, Commissione europea c. Repubblica italiana.

Oggetto: Trasporto - Direttiva 2001/14/CE - Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria - Imposizione dei diritti di utilizzo - Diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura - Indipendenza del gestore dell’infrastruttura.

Dispositivo: la Repubblica italiana, non garantendo l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura per la determinazione dei diritti di accesso all’infrastruttura e la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=142604&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=142479

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 ottobre 2013, Causa C-353/12, Commissione europea c. Repubblica italiana.

Oggetto: Aiuti di Stato - Aiuto a favore della Ixfin SpA - Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno - Recupero - Mancata esecuzione.

Dispositivo: la Repubblica italiana, non avendo preso, entro i termini imposti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso la Ixfin SpA l’aiuto di Stato dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dall’articolo 1 della decisione 2010/359/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’aiuto di Stato C 59/07 (ex N 127/06 e NN 13/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Ixfin SpA, e non avendo comunicato alla Commissione europea, entro il termine assegnato, le informazioni elencate all’articolo 4 di tale decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE nonché degli articoli da 2 a 4 della predetta decisione.

Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=142827&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=142479

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2013, Causa C-344/12, Commissione europea c. Repubblica italiana

Oggetto: Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalla Repubblica italiana in favore dell’Alcoa Trasformazioni - Decisione 2010/460/CE della Commissione che dichiara l’incompatibilità di tale aiuto e ne ordina il recupero - Omessa esecuzione entro il termine impartito.

Dispositivo: la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine stabilito, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di Stato dichiarato illegale ed incompatibile con il mercato comune dall’articolo 1 della decisione 2010/460/CE della Commissione, del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 di tale decisione.

Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=143196&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=142479

 

 


[1] Ma nella prassi è prevista la possibilità di comminare - in relazione a violazioni di particolare gravità - sia una somma forfettaria che una penalità.