Impugnazione legge regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 23 novembre 2012, n. 33 "modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) - (1/2013)

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Con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2013, il Governo ha deciso di impugnare la legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33 rubricata "Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)".

La legge impugnata è composta da un unico articolo che introduce all'interno della legge regionale in materia di gestione dei rifiuti il divieto di utilizzo e di realizzazione di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi.

Ad avviso del ricorrente, il trattamento e la gestione dei rifiuti sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ossia ad un ambito di potestà legislativa esclusiva statale (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.).

La normativa regionale pertanto sarebbe censurabile sotto due differenti aspetti.

La legge regionale 23 novembre 2012, n. 33 è stata adottata in seguito a un referendum propositivo previsto dall'art. 15, comma 2, dello Statuto di autonomia (L. cost. n. 4 del 1948). Secondo quanto disposto dalla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi, dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale), il referendum è subordinato ad una delibera di ammissibilità della proposta di legge da parte di una Commissione regionale che si pronuncia espressamente e motivatamente anche in merito "alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge". A detta del ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente ricompreso la questione nell'alveo della tutela della salute, viceversa la fattispecie andrebbe inquadrata nell'ambito della tutela dell'ambiente. Secondo il Governo, pertanto, la normativa regionale vìola la legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 in quanto interviene in un ambito dove non sussiste la competenza regionale: la violazione della norma interposta determinerebbe l'incostituzionalità della legge in esame per violazione dell'art. 15, co. 2, dello Statuto di autonomia.

A quanto detto deve aggiungersi che la disposizione regionale contrasta con la disciplina statale in materia di rifiuti prevista dal codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), disciplina emanata dallo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva ex art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Secondo il Governo, dall'esame complessivo delle disposizioni del codice dell'ambiente, emergerebbe che siano incompatibili con la Costituzione le discipline regionali volte a vietare la realizzazione e la utilizzazione di determinate tipologie di impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti sull'intero territorio regionale. La disposizione in esame violerebbe pertanto la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.