Novità legislative della Provincia di Bolzano (2/2013)

Stampa

Nel periodo gennaio-giugno 2013 il Consiglio provinciale ha approvato 8 leggi, tra le quali si segnalano:

• Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3 "Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali"

La legge ha un contenuto eterogeneo, in quanto diretta a modificare diverse leggi provinciali: l.p. n. 5/2001 ("Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole sci"); l.p. n. 13/1998 ("Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"); l.p. n. 13/1997 ("Legge urbanistica provinciale"); l.p. n. 8/2012 ("Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU) e disposizioni sul catasto").

In particolare, si segnalano:

a) la previsione dell'art. 2 che concede un contributo a fondo perduto per i danni subiti nel Comune di Badia in seguito agli eventi calamitosi del dicembre 2012. La disposizione è stata impugnata dal Governo per un presunto contrasto con l'art. 81, comma 4, Cost., non provvedendo a quantificare esattamente la spesa ed a indicare i relativi mezzi di copertura.

b) la norma contenuta nell'art. 3, destinata a sostituire l'art. 44 ter l.p. n.13/1997, già modificato dall'art. 5 l.p. 16 marzo 2012, n. 7, in materia di commercio al dettaglio nelle zone produttive, e recentemente dichiarato incostituzionale (sent. n. 38/2013). La disposizione rimette ai comuni territorialmente competenti la valutazione e la decisione circa l'idoneità all'esercizio del commercio al dettaglio delle aree nelle zone produttive. Tenuto conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello Statuto speciale e dell'articolo 117, co. 4, Cost., della scarsità di aree idonee all'esercizio di attività produttive e del commercio all'ingrosso e del prevalente interesse generale di salvaguardia delle esigenze dell'ambiente urbano, della pianificazione territoriale e del traffico, degli interessi sociali ambientali e culturali, la Giunta provinciale è viene poi abilitata ad emanare indirizzi, criteri e modalità vincolanti per la valutazione e la decisione da assumere da parte dei comuni. Il comma 3 del medesimo articolo 3, stabilisce, sino all'emanazione degli indirizzi e alla decisione circa l'idoneità delle aree, limitazioni commercio al dettaglio nelle zone produttive.

Il Governo ritenendo le disposizioni riproduttive di quelle dichiarate incostituzionali ha deliberato di procedere ad una nuova impugnazione.

La delibera con cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare le indicate previsioni è del 18.04.2013.

 

• Legge provinciale 18 marzo 2013, n. 4 "Riordino e aggiornamento delle spese di rappresentanza"

La legge procede al riordino e all'aggiornamento delle disposizioni in tema di spese di rappresentanza dei componenti della Giunta provinciale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, nonché delle relative procedure amministrative e contabili. La previsione di un fondo per le spese di rappresentanza è accompagnata dalla dettagliata elencazione di quelle qualificabili come tali. Le spese sono pagate dalla rispettiva istituzione oppure anticipate dal titolare della funzione e rimborsate dalla rispettiva istituzione, soltanto se comprovate da fatture, ricevute fiscali, scontrini o attestazione del beneficiario, o comunque a norma di legge.

 

• Legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5 "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale"

Come già avvenuto in passato, la Provincia di Bolzano, nell'anno delle elezioni provinciali, approva una legge statutaria che disciplina alcuni aspetti relativi alle modalità di elezione del Consiglio provinciale e alla forma di governo.

Si tratta quanto alla materia elettorale di modifiche alla disciplina contenuta nella legge regionale n. 7/1983 ("Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale"), e delle leggi provinciali n. 4/2003 ("Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003") e art. 1, co. 2 e 3, l.p. n. 3/2008 ("Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2008"), volte a favorire la rappresentanza di genere ed a consentire il voto per corrispondenza agli elettori altoatesini residenti all'estero o temporaneamente dimoranti fuori Provincia.

Si dettano poi significative disposizioni in materia di forma di governo e rapporti tra gli organi provinciali, ridisciplinando le modalità di elezione del Presidente e dei componenti della Giunta da parte del Consiglio provinciale e introducendo l'istituto della sfiducia costruttiva.

L'art. 3 regola le spese per la propaganda elettorale.

 

• Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 "Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige"

L'obiettivo della legge è sostenere, nell'ambito di una politica familiare organica, le famiglie della provincia di Bolzano. Il sostegno è assicurato ai nuclei familiari e alle diverse forme di convivenza, "nei quali componenti della stessa generazione o di generazioni diverse hanno uno stretto legame fra loro, si prendono cura vicendevole e assumono responsabilità reciproche". Nella predisposizione delle politiche e degli interventi sono coinvolti Provincia, comuni, comunità comprensoriali, nonché imprese, parti sociali e rappresentanti degli interessi delle famiglie.

Gli interventi previsti riguardano: politiche dei tempi; spazi abitativi e ambienti di vita; misure di sostegno preventivo e volte a conciliare famiglia e lavoro; sostegno finanziario; servizi di assistenza e accompagnamento. Per assicurare il coordinamento delle misure è prevista l'istituzione di un'Agenzia per la famiglia e di una consulta. Si prevedono poi specifici interventi di assistenza della prima infanzia (assistenza domiciliare, asili nido, microstrutture e servizi diurni aziendali).