Approvate le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera in attuazione delle nuove norme regolamentari sui gruppi (1/2013)

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L'Ufficio di Presidenza della Camera ha proceduto con deliberazioni (tre in tutto) del 6 e del 21 dicembre 2012 (v. Bollettino degli organi collegiali n. 47 di dicembre 2012) a dare attuazione alle nuove previsioni regolamentari sui gruppi – artt. 14, 15, 15-ter e 153-quater Reg. Cam. – approvate dalla Camera il 25 settembre 2012 e che entreranno in vigore all'inizio della nuova legislatura (v. il saggio di F. Biondi, pubblicato nel n. 3/2012 dell'Osservatorio sulle fonti online). Secondo il nuovo art. 153-quater, infatti, in particolare le modifiche introdotte all'art. 15 e l'art. 15-ter sarebbero entrate in vigore, al più tardi, all'inizio della XVII legislatura o comunque non appena approvate "le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione". Tuttavia, l'art. 8 della delibera adottata dall'Ufficio di presidenza il 6 dicembre scorso, in attuazione dell'art. 15 modificato, prevede che gli effetti delle nuove disposizioni decorrano dall'inizio della XVII legislatura.

La delibera appena citata fissa innanzitutto il contenuto degli statuti dei gruppi, più precisamente, le modalità di nomina e il mandato del tesoriere, del direttore amministrativo e dell'organo responsabile del controllo interno (artt. 1 e 3); il regime e le norme dell'ordinamento generale (in particolare, del codice civile) che si applicano al rendiconto annuale di esercizio dei gruppi (art. 2), di cui si indica anche un modello per la redazione (allegato 1); le caratteristiche e le funzioni della società di revisione legale (art. 4 e v. infra); l'applicazione delle previsioni al Gruppo misto e alla sue componenti politiche (art. 5) nonché il caso di scioglimento dei gruppi e delle componenti politiche in corso di legislatura (art. 6); la durata dell'esercizio finanziario (art. 7).

Lo stesso giorno, l'Ufficio di Presidenza ha adottato anche un'ulteriore delibera, per dare attuazione all'art. 15-ter, comma 2, ossia per lo svolgimento di una procedura ristretta per l'appalto del servizio di revisione legale, necessario per controllare la correttezza della gestione contabile da parte dei gruppi.

Infine, il 21 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza ha completato la disciplina di attuazione fissando anche i criteri per l'erogazione del contributo unico annuale per ciascun gruppo, il quantum, i tempi (rate mensili) e i vincoli di destinazione (artt. 1, 2 e 3); i requisiti per l'assunzione e per il trattamento economico del personale dei gruppi (artt. 4, 5 e 6); i termini per la corretta trasmissione del rendiconto (art. 7) e per la regolarizzazione del rendiconto (artt. 8 e 9); e, infine, l'estensione del controllo da parte del Collegio dei Questori.