AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3/2014)

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Nel periodo di riferimento della presente nota – compreso tra i mesi di luglio e ottobre – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un regolamento al fine di rafforzare la tutela del consumatore. Inoltre, è nuovamente tornata ad occuparsi della questione del rating di legalità delle imprese. Pertanto, articoleremo questa riflessione tenendo presenti i due filoni di intervento appena considerati[1].

1) Il «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie»[2] trova applicazione in tutti i procedimenti instaurati dinanzi all’Autorità, aventi ad oggetto le seguenti condotte: pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, repressione di condotte pre-contrattuali che determinino l’inserzione di clausole vessatorie. Con quest’atto, dunque, l’Autorità ha adeguato le proprie procedure istruttorie al mutato quadro normativo di riferimento: in particolare, il nuovo regolamento detta una disciplina innovativa rispetto a quella contenuta nella delibera 8 agosto 2012, n. 23788, ormai ritenuta non più coerente con le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21. Dunque, l’Autorità ha disciplinato i soli aspetti procedurali stabilendo regole specifiche a seconda della tipologia di violazione riscontrata.

A ben vedere, però, il decreto legislativo appena citato ha stabilito una regola di fondamentale importanza sia a) per quanto riguarda le competenze dell’Antitrust, sia b) per quanto concerne la repressione delle pratiche commerciali scorrette: infatti, il conditor jus ha sconfessato un orientamento consolidato e ben argomentato del Consiglio di Stato per affermare che la competenza a sanzionare le pratiche commerciali scorrette commesse da operatori del settore delle ICT spetta unicamente all’AGCM[3].

2) La seconda questione affrontata in questi mesi dall’AGCM riguarda, come già anticipato, il rating di legalità[4].

La decisione di intervenire nuovamente sulla materia (già regolata con la delibera 14 novembre 2012, n. 20075) è stata presa a seguito dell’emanazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 31 luglio 2013, n. 2947, con la quale è stato ordinato all’Autorità di procedere alla riedizione del procedimento al fine di apportare al regolamento le modifiche necessarie per inserire anche il profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l’attribuzione del rating di legalità.

Pertanto, con una precedente delibera del 12 agosto 2013, l’Autorità ha avviato il procedimento di modifica perseguendo il dichiarato intento di risolvere i dubbi interpretativi emersi nella prima prassi applicativa; in particolare, si è dato avvio ad una procedura di consultazione pubblica per la revisione dell’originario regolamento.

Dall’ultimo testo normativo elaborato dall’Autorità emerge che essa ha tenuto conto dei risultati emersi nel corso della consultazione pubblica di cui sopra. In base al nuovo regolamento, quindi, l’Antitrust dovrà prendere in considerazione anche il livello di tutela dei consumatori assicurato dalle imprese prima di formulare il giudizio rilevante per l’attribuzione del rating di legalità.

 


[1] Nel prosieguo del testo non faremo riferimento a un ulteriore atto regolamentare adottato dall’Antitrust. Ci si riferisce al Regolamento economale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato sul Bollettino settimanale n. 38 del 6 ottobre 2014, consultabile al seguente indirizzo: http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4465-38-14.html.

[2] Il regolamento è stato pubblicato sul Bollettino settimanale n. 28 del 14 luglio 2014 ed è consultabile al seguente link: http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4373-28-14.html.

[3] Il Consiglio di Stato si era occupato della materia in alcune sentenze di grande interesse che hanno ridisegnato la distribuzione delle competenze tra l’Antitrust e l’AGCOM. Sul punto, sia consentito il rinvio F. Dell’Aversana, L’actio finium regundorum tra le Autorità Amministrative Indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette: la posizione del Consiglio di Stato, in Forum di Quaderni costituzionali. Nelle sentenze in esame si afferma chiaramente che il riparto di competenza tra le varie Autorità Amministrative Indipendenti in tema di repressione delle pratiche commerciali scorrette si risolve in base al criterio di specialità, per cui la lex specialis derogat legi generali. Pertanto, il Consiglio di Stato offre un’immagine plastica del rapporto intercorrente tra le norme antinomiche attributive del potere sanzionatorio: quella dei cerchi concentrici, figura a nostro parere suscettibile però di una duplice lettura. Da un lato, come afferma il Consiglio di Stato, si può ritenere che la norma speciale coincida con il cerchio esterno, occupato da una fattispecie composta da più elementi di quelli propri della norma generale; dall’altro lato, si può identificare la norma speciale nel cerchio concentrico più piccolo, descrittivo di un ambito di efficacia limitato rispetto a quello della norma generale. Ad avviso di chi scrive, sarebbe da preferire quest’ultima immagine per descrivere i rapporti tra norma generale e norma speciale, perché quella offerta dal Consiglio di Stato lascia fuori talune ipotesi: ad esempio, quando la norma speciale non aggiunge elementi a quelli della fattispecie generale, ma si limita a sostituirli con altri. Ciò non esclude che, ad avviso di chi scrive, l’Adunanza plenaria avrebbe potuto completare il discorso con ulteriori argomenti a sostegno dell’attribuzione del potere sanzionatorio all’autorità di settore: ad esempio, affermando esplicitamente che lo jus puniendi spetti a quest’ultima (anche) in ragione delle approfondite conoscenze dei mercati oggetto della regolazione speciale di cui dispone. Così come avrebbe potuto chiarire un punto critico di Consiglio di Stato, I Sezione, parere del 3 dicembre 2008 reso all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, n. 3999, precisando che la mera presenza di un soggetto operante nel campo delle telecomunicazioni (e dei servizi finanziari) sia elemento necessario ma insufficiente ad attrarre la repressione delle pratiche commerciali scorrette alla sfera di competenza dell’autorità di settore. Le sentenze in esame sono: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 11 maggio 2012, n. 11, in Federalismi e in Forum di Quaderni costituzionali; Id., sentenza 11 maggio 2012, n. 12, in Federalismi e in Forum di Quaderni costituzionali; Id., sentenza 11 maggio 2012, n. 13, in Federalismi e in Forum di Quaderni costituzionali; Id., sentenza 11 maggio 2012, n. 14, in Federalismi e in Forum di Quaderni costituzionali; Id., sentenza 11 maggio 2012, n. 15, in Federalismi e in Forum di Quaderni costituzionali; Id., sentenza 11 maggio 2012, n. 16, in Federalismi e in Forum di Quaderni costituzionali. Tuttavia, come ricordato nel testo, i termini della questione sono notevolmente mutati. Per un primo commento alla novella, si vedano i contributi di G. Nava, Il legislatore interviene nuovamente sul riparto di competenze tra Agcom e Autorita di settore in merito all’applicazione delle pratiche commerciali scorrette: la soluzione definitiva?, in Quaderni di diritto mercato e tecnologia, 2014, 1, 44 e G. Pascali, Le pratiche commerciali scorrette tornano ad AGCM…o forse no? Un primo imprevisto effetto della pubblicazione del D.lgs.n.21/2014, in Quaderni di diritto mercato e tecnologia, 2014, 1, 76. Per una applicazione specifica dei vari problemi sottesi ad entrambi gli orientamenti, almeno per quanto concerne la specifica realtà di Internet, si veda F. Dell’Aversana, Le libertà economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright, Roma, 2014 (soprattutto, cap. III).

[4] La nuova versione del regolamento è stata pubblicata sul Bollettino settimana n. 27 del 7 luglio 2014. Il testo è stato ben presto rettificato dall’Autorità con un successivo provvedimento pubblicato sul Bollettino settimanale n. 29 del 21 luglio 2014. Entrambi gli atti possono essere consultati sul sito istituzionale dell’Autorità.