AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (1/2014)

Stampa

Aggiornato al 28.02.2014

Nel periodo compreso tra il mese di novembre dello scorso anno e febbraio 2014, l'Antitrust non ha adottato atti di natura regolamentare. Tuttavia, pare opportuno far cenno a due provvedimenti che, pur non configurandosi come fonti del diritto, hanno suscitato un certo interesse tra gli operatori del settore.

1) In data 11 dicembre 2013, è stata pubblicata un'edizione speciale del Bollettino settimanale contenente il nuovo testo del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il regolamento è entrato in vigore il 1° dicembre 2013 e persegue vari obiettivi tra cui primeggiano la razionalizzazione delle risorse interne e il contenimento della spesa. Le modifiche apportate al precedente quadro toccano vari aspetti dell'organizzazione interna dell'Antitrust: anche per questa ragione, si è deciso di sostituire integralmente il vecchio regolamento, offrendo agli operatori del settore un più agevole testo da consultare [1]. Completano il regolamento due allegati: il primo contempla i settori di competenza delle direzioni settoriali della direzione generale per la concorrenza; il secondo si occupa dei settori di competenza delle direzioni settoriali della direzione generale per la tutela del consumatore.

2) In data 30 novembre 2013, così come era stato indicato nella precedente nota pubblicata su questa rivista, l'Antitrust ha definitivamente chiuso il procedimento a carico del dott. Vincenzo De Luca, stabilendo che la carica di sindaco del comune di Salerno è incompatibile con quella di Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera a) della legge n. 215/2004 e dell'art. 13, terzo comma, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In questa sede è interessante notare che l'Antitrust ha integralmente respinto le difese formulate dal dott. De Luca volte ad affermare l'inapplicabilità dell'incompatibilità relativa alla propria posizione di sindaco, in ragione del mancato perfezionamento della procedura di nomina a Vice Ministro per le infrastrutture e i trasporti derivante dalla mancata attribuzione delle deleghe di cui all'art. 10, terzo comma, della legge n. 400/88, nonché, per le medesime ragioni, il mancato incardinamento nella posizione di Sottosegretario di Stato. L'incompatibilità prevista dalla legge non assumerebbe, ad avviso del dott. De Luca, il carattere dell'effettività ma rappresenterebbe un evento soltanto eventuale, identificandosi, fintanto che non si siano prodotti tutti i presupposti necessari, come meramente "potenziale". A questa obiezione, l'Antitrust risponde ricordando che il dott. De Luca è stato investito con D.P.R. 3 maggio 2013 dell'incarico di Sottosegretario di Stato e che, dunque, da questa decorre la situazione di incompatibilità descritta dalla normativa di riferimento. Si ricorda, infine, ratione materiae che sulla medesima vicenda è intervenuta nelle scorse settimane anche l'Autorità giudiziaria amministrativa con un provvedimento perfettamente sovrapponibile a quello dell'Antitrust .

 


[1] Per una disamina dei vari interventi che hanno modificato il regolamento di organizzazione dell'Antitrust sia consentito il rinvio alle schede pubblicate su questa rivista durante gli anni 2012-2013.