Rassegna delle Leggi regionali di adeguamento al decreto-legge sul taglio dei costi della politica (3/2014)

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Rassegna delle Leggi regionali di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213*.

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. G.U. 10 ottobre 2012, n. 237

NOTA ESPLICATIVA

Per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale, vengono esplicitati gli interventi specificamente rivolti all’attuazione dell’art. 2 del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale riguardo si segnala quanto segue: 

1) l’articolo 2 del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, tra le altre misure che incidono sulle spese per gli organi regionali, conferma la riduzione del numero dei consiglieri ed assessori regionali, già disposta dal precedente decreto-legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il dettato normativo specifica che tali misure devono essere attuate entro il 23 dicembre 2012, ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. La mancata attuazione comporta l’applicazione di sanzioni, consistenti nella mancata erogazione dell’80 per cento dei trasferimenti erariali alle regioni (diversi da quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale e del servizio sanitario regionale) a decorrere dal 2013 e nella decurtazione della metà delle risorse trasferite per il trattamento economico dei componenti del Consiglio e della Giunta regionale. Inoltre, la mancata attuazione delle misure di risparmio oltre l’ulteriore termine previsto dall’art. 2, comma 5 del decreto, può dar luogo allo scioglimento del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 126 Cost. 

2) L’articolo 2 comma 4 del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. Per quanto riguarda le misure di riduzione del numero dei consiglieri regionali secondo quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, per violazione dell’art. 116 Cost., “poiché l’adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiede la modifica di fonti di rango costituzionale” (Considerato in diritto, 5. Sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 198, in G.U. 25/7/2012, n. 30). 


REGIONE ABRUZZO

REGIONE BASILICATA 


  REGIONE CALABRIA


REGIONE CAMPANIA 


REGIONE EMILIA ROMAGNA


REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA


 REGIONE LAZIO


REGIONE LIGURIA 


 REGIONE LOMBARDIA 


REGIONE MARCHE


REGIONE MOLISE


REGIONE PIEMONTE


REGIONE PUGLIA


REGIONE SARDEGNA

 


REGIONE SICILIA 


REGIONE TOSCANA

 


REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE


REGIONE UMBRIA


REGIONE VALLE D’AOSTA  


REGIONE VENETO