Le esigenze di coordinamento della finanza pubblica tra decretazione d'urgenza e vincoli superabili (2/2014)

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Sentenza n. 89/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 10/04/2014 – Pubblicazione in G. U. del 16/04/2014

Motivi della segnalazione

La Provincia autonoma di Bolzano promuove – tra gli altri – q.l.c. dell'art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento all'art. 8, primo comma, numero 1), e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

L'Avvocatura generale dello Stato interviene nel giudizio sostenendo che il ricorso sia tardivo, in quantp proposto avverso disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive delle competenze regionali. Tali disposizioni, dunque, avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine di decadenza di cui all'art. 127, secondo comma, Cost., decorrente dalla data di pubblicazione del decreto-legge.

 

La Corte costituzionale rileva come la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge «può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore» della relativa legge di conversione, perché «soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione» (ex plurimis, sentenza n. 232 del 2011).

Nel caso di specie, la Corte rileva altresì che la norma impugnata risulta inserita nell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010 in sede di conversione ad opera della legge 30 luglio 2010, n. 122, con la conseguenza che la stessa eccezione di inammissibilità del ricorso si fonderebbe su un presupposto del tutto erroneo.

Nel prosieguo della motivazione, la Corte rileva come la disposizione impugnata si collochi tra quelle che la rubrica dell'art. 14 riconduce nominalmente al patto di stabilità interno, ma il suo contenuto normativo - nel quale il patto non è neppure menzionato - la connette strettamente all'art. 9, comma 28, che questa Corte ha qualificato come principio di coordinamento della finanza pubblica (da ultimo, nella sentenza n. 61 del 2014).

Analizzandola nel dettaglio, la disposizione sub iudice consente alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di derogare al PSI, prevedendo che tali Enti possano procedere a nuove assunzioni nella misura in cui riescano a reperire le necessarie risorse. Si tratta, dunque, di una norma più favorevole per la Provincia autonoma, che risulta priva di qualsivoglia portata lesiva.

Lo stesso criterio di "priorità" previsto dall'ultimo periodo dell'art. 24-bis implica che il legislatore statale non ponga vincoli rigidi, ma lasci alle singole amministrazioni la scelta in ordine alle assunzioni da operare, con la sola richiesta di motivazione, ove necessitino di profili professionali specifici.

Rilevando pertanto che non si tratti di norma di dettaglio, ma di norma che prescrive un criterio generale e impone di motivare le eventuali determinazioni regionali difformi da tale criterio, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riservando a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità sollevate.