AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (2/2015)

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Aggiornato a giugno 2015

 Nel periodo di riferimento considerato (Marzo 2015 – Giugno 2015), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato alcune rilevanti delibere di carattere regolamentare. I provvedimenti suddetti verranno quindi descritti in maniera distinta nei successivi paragrafi.

 

Delibera n. 129/15/CONS[1]

Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali

Come è noto, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, all’art. 21 conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito “Autorità”) i poteri di regolamentazione, vigilanza e sanzione nel segmento delle poste. In particolare, spetta all’Autorità il potere di adottare, nel rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, il regolamento in materia di rilascio dei titoli abilitativi (licenze individuali e autorizzazioni generali) per l’offerta al pubblico di servizi postali

Il regolamento in oggetto è stato sottoposto a previa consultazione pubblica[2], attraverso la quale si è dato notizia dello schema di provvedimento recante l’analisi svolta dall’Autorità, e le proposte di intervento regolamentare, consentendo ai soggetti interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie osservazioni critiche.

In particolare, gli stakeholders si sono soffermati sulla necessità di realizzare il giusto contemperamento tra la possibilità di ingresso di nuovi operatori nel mercato e l’esigenza di garantire un servizio di qualità per gli utenti finali, evitando il rischio della fornitura del servizio d parte di operatori non affidabili, poiché non dotati di mezzi e risorse per fornire i servizi secondo parametri adeguati.

Il regolamento stabilisce pertanto le condizioni (requisiti e obblighi) per il rilascio della licenza individuale e dell’autorizzazione generale da parte del Ministero dello sviluppo economico, allineando la regolamentazione alle norme della direttiva 2008/6/CE, come recepite nella legislazione nazionale, e alle delibere dell’Autorità, in particolare, quelle in materia di tutela dell’utenza.

Gli obiettivi da perseguire sono stati previamente indicati all’art. 9 della direttiva postale:

a) per i servizi che esulano dal servizio universale, si afferma che gli Stati membri possono prevedere autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali, da intendersi come i motivi di interesse generale e di natura non economica che consentono a uno Stato membro di imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali;

b) per i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese quelle per il rilascio di licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per garantire la fornitura del servizio universale.

La suddivisione è stata recepita nel testo del Regolamento, per cui per le autorizzazioni generali l’obiettivo da perseguire è quello di garantire le esigenze essenziali del servizio; per le licenze individuali a questo obiettivo si aggiunge la necessità di garantire la fornitura dei servizi ricompresi nell’ambito del servizio universale.

La dicotomia si giustifica alla luce del fatto che le imprese che forniscono servizi rientranti nel perimetro del servizio universale sono destinatarie di obblighi più stringenti in materia qualità, informazioni da fornire agli utenti, distribuzione sul territorio e livello di performance (obblighi di copertura territoriale, frequenza del recapito, costo abbordabile etc…), stabiliti nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità; tali imprese sono altresì obbligate alla contribuzione al fondo di compensazione per il finanziamento del costo netto del servizio universale.

Nel regolamento sono state altresì indicate le violazioni che possono dar luogo alla sospensione dell’attività o alla revoca del titolo, ed è delineato il relativo iter procedimentale. Inoltre, sono state individuate con maggiore precisione le ipotesi in cui gli operatori possono avvalersi di soggetti terzi per svolgere il servizio e le condizioni che in tal caso devono essere rispettate anche a salvaguardia dei consumatori.

L’obiettivo della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, e il contestuale raggiungimento dell’equilibrio competitivo fra operatori, sono stati altresì oggetto di una recente Audizione del Presidente dell’autorità, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 3012 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”[3]. Nel corso dell’audizione è stata soffermata l’attenzione sull’art. 18 disegno di legge, ed è stato espresso un forte e convinto apprezzamento sulla proposta di abrogazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, riguardante il diritto esclusivo del fornitore del servizio universale di svolgere l’attività di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada. La misura è stata valutata in maniera positiva, in quanto in grado di consentire ad altri operatori di fornire servizi che a tutt’oggi sono appannaggio esclusiva di Poste Italiane. Tuttavia, considerata la rilevanza degli interessi connessi alle notificazioni a mezzo posta, l’Autorità ha sottolineato che appare ragionevole e proporzionato prevedere particolari requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità dei soggetti che eserciteranno tale attività ed altrettanto giustificato imporre loro obblighi a tutela della sicurezza, nonché della qualità, continuità e disponibilità dei servizi offerti. A tal fine, è stata condivisa la proposta di cui al comma 2 dell’articolo 18, consistente nell’affidare all’Autorità il compito di determinare i requisiti specifici e gli obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi summenzionati, in analogia con quanto già previsto dall’ordinamento per il rilascio di tutte le licenze e autorizzazioni nel settore postale (decreto legislativo n. 261/1999), competenza, quest’ultima, già in concreto esercitata con l’adozione della già descritta delibera n. 129/15/CONS.

 

II

Delibera n. 235/15/CONS

Modifiche alla delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 "Informativa Economica di Sistema"[4]

 

Con la Delibera in commento l’Autorità ha apportato alcune modifiche alla precedente Delibera 397/13/CONS in materia di Informativa Economica di Sistema (IES), al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa e adeguarla ad alcuni recenti pronunce giurisprudenziali.

In particolare, al fine di adeguarsi alla sentenza Cons. St. n. 582/2015, l’Autorità ha aggiunto tra le tipologie di imprese soggette agli obblighi in materia di IES anche i fornitori di un bouquet di programmi pay tv (definiti come “i soggetti che offrono un accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e televisiva”) e ha modificato la definizione di imprese concessionarie di pubblicità (ossia “i soggetti che esercitano, direttamente o per conto di terzi, sul territorio nazionale, attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani, periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, sugli annuari, al cinema e attraverso agenzie di stampa”).

Infine, il periodo di invio delle dichiarazioni annuali IES è stato spostato tra il 1° giugno e il 31 luglio di ogni anno, parificandolo cioè al periodo di invio delle comunicazioni annuali al ROC.

Sul punto si segnala che con Ord. n. 8405/2015 il Tar Lazio, Sez. I, nell’ambito del giudizio incorso fra Google Ireland Limited e Google Italy srl contro l’Autorità, ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Il motivo del contendere nasce dalle doglianze delle ricorrenti avverso la Delibera 397/13/CONS, nella parte in cui estende l’obbligo di comunicazione della IES alle imprese di pubblicità operanti sul web e aventi sede all’estero. A giudizio delle ricorrenti, difatti, gli obblighi di comunicazione ai fini IES riguarderebbero esclusivamente gli operatori del settore dell’editoria ed ella radiodiffusione sonora e televisiva, ovvero dei mercati rilevanti ai fini del pluralismo, mentre Google non sarebbe soggetta alla legge italiana, e al conseguente obbligo di comunicazione IES, essendo stabilita in un latro stato membro dell’Unione Europea.

Sul punto pertanto il Tar ha rimesso alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione: se l’art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’unione Europea osti all’applicazione dell’impugnata delibera dell’0Autropreità, n. 397/13/CONS, e delle relative disposizioni nazionali di riferimento, che richiedono una complessa “informativa economica di sistema” sulle attività economiche svolte nei confronti dei consumatori italiani, motivata da finalità di tutela della concorrenza  ma necessariamente connesse alle diverse e più limitate funzioni istituzionali dell’autorità di tutela del pluralismo nel settore considerato, nei confronti di un operatore nazionale svolgente solo servizi per la sua consociata irlandese nonché con riferimento a un operatore non avente sede nel territorio nazionale, e se ciò costituisca una misura restrittiva della libera prestazione di servizi  all’interno dell’Unione in violazione dell’art. 56 del Trattato.

Le questioni in punto di diritto relative all’ambito oggettivo e soggettivo delle comunicazioni ai fini IES sono state oggetto di una precedenza pronuncia del Consiglio di Stato, relativo a un contenzioso fra Sky e l’Autorità.

La recente pronuncia n. 582/2015 del Consiglio di Stato ha riformato nel merito una sentenza di prime cure, ritenendo che, in merito ai soggetti tenuti all’informativa in questione, dal complesso delle norme primarie attributive del potere regolamentare dell’Autorità emerge la volontà di assoggettare agli obblighi di comunicazione tutte le imprese che operano nel settore dei media. Il catalogo degli operatori ivi contenuto risulta infatti comprensivo di tutte le tipologie dei soggetti legittimati a operare a qualsiasi titolo nel mercato delle produzioni e delle trasmissioni radiotelevisive, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, precludendo all’interprete qualsivoglia operazione ermeneutica riduttiva, senza circoscriverla ai soli fornitori di servizi media audiovisivi.

Quanto all’ambito oggettivo, la formulazione in termini generali della normativa appena citata (dati contabili ed extra contabili) e dalle disposizioni contenute nelle leggi che limitano che regolano l’attività in generale dell’Autorità, consistenti nel potere di acquisire informazioni necessarie all’adempimento delle funzioni di regolazione e vigilanza, e di applicare le relative sanzioni, impediscono qualsiasi lettura riduttiva.

Al contrario, si perverrebbe alla inaccettabile conseguenza di precludere la conoscenza di un segmento rilevante del mercato, con evidente mortificazione dei poteri dell’Autorità.  Difatti, il nuovo 43.10 Tusmar include espressamente i ricavi pay, allargando l’area di vigilanza dell’Autorità anche a soggetti non ricompresi nella nozione di servizio media, in coerenza con la lettura delle normativa di riferimento. L’Autorità non ha fatto altro che ottemperare al mandato legislativo, ricomprendendo, fra gli oneri ai fini IES, anche i ricavi derivanti da abbonamenti pay. Sussiste, pertanto, piena conformità tra il regolamento IES e la legge del 2012.



[1] http://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&;p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnIodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_struts_action=/asset_publisher/view_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_assetEntryId=1678626&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_type=document

[2] Cfr. delibera n. 485/14/CONS del 23 settembre 2014, recante “Consultazione pubblica concernente il regolamento in materia di titoli abilitativi nel settore postale”, pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 10 ottobre 2014.

[3] Audizione A.M. Cardani, Camera dei Deputati, Sede referente, Commissioni VI e X, Audizione del 23 giugno 2015, Esame del disegno di legge n. 3012 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. L’iter del DDL è attualmente reperibile al seguente link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45493.htm.

[4] http://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&;p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnIodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_struts_action=/asset_publisher/view_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_assetEntryId=1897279&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_type=document