Impugnazione della l.r. del Friuli Venezia Giulia 13 marzo 2013 Segnalazioni (2/2015)

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Con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015, il Governo ha provveduto ad impugnare la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 2015. La legge in esame ha disposto l'istituzione di un registro regionale che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (DAT) dei cittadini residenti o che abbiano eletto domicilio nella Regione ove quest'ultimi si trovassero in uno stato di perdita permanente e irreversibile della coscienza. Contestualmente a tale dichiarazione, è possibile rendere esplicita la propria volontà in merito alla donazione post mortem dei propri organi e tessuti. La legge impugnata presenterebbe profili d'incostituzionalità per violazione sia dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., per contrasto con le regole in materia di ordinamento civile e penale, sia dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, nonché per violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

 

In linea generale, il ricorrente ha osservato che la disciplina di tali dichiarazioni non possa tollerare regolamentazioni differenziate sul territorio nazionale in quanto attiene ai diritti fondamentali dell'individuo, rispetto ai quali sono evidenti le esigenze di unitarietà dell'ordinamento.

La legge regionale ha disciplinato il contenuto ed i limiti delle dichiarazioni concernenti il consenso o il dissenso a determinati trattamenti sanitari, le modalità di esternazione, la validità, la revoca e la modifica delle stesse. Secondo il ricorrente, si tratterebbe di una normativa che regola un atto di autonomia privata e che, pertanto, invade la potestà legislativa in materia di ordinamento civile riservata in via esclusiva allo Stato.

Al tempo stesso, la normativa in esame incide anche sulla materia di potestà concorrente della "tutela della salute". La previsione di un atto attraverso il quale le persone possano disporre il proprio anticipato consenso o dissenso a determinati trattamenti sanitari integra un aspetto che può essere qualificato quale principio fondamentale della materia. Oltretutto, ogni determinazione riguardo a un trattamento sanitario deve avvenire nel rispetto del principio del "consenso informato". Tale principio costituisce un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale.

Inoltre, poiché le dichiarazioni anticipate di trattamento potrebbero richiedere un comportamento "attivo" da parte dei medici chiamati a rispettarle, sarebbe necessario un coordinamento di tale disciplina con l'"ordinamento penale", materia anch'essa rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La disciplina regionale ha previsto, inoltre, che la banca dati contenente le DAT sia tenuta a cura dell'azienda per l'assistenza sanitaria. Il ricorrente ha, quindi, lamentato anche la lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile anche sotto il differente profilo della protezione dei dati personali. Secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 196 del 2003, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 18, comma 2) e solo se autorizzato da una legge che specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (articolo 20, comma 1). Pertanto, in difetto di tali disposizioni statali, la legge regionale in esame contrasta con la disciplina ed i principi della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali.

Infine, ad avviso del ricorrente, la legge in commento ha disciplinato anche la registrazione della volontà in ordine alla donazione post mortem di organi del proprio corpo o tessuti. La donazione degli organi o di tessuti integra un atto di disposizione che attiene alla materia dell'ordinamento civile. Pure in questa materia, poi, assume rilievo primario il consenso informato, la cui disciplina integra un principio fondamentale in materia di tutela della salute, riservato alla potestà legislativa statale.