La Camera dei deputati discute il disegno di legge di revisione costituzionale volto a superare il bicameralismo paritario contenente, tra l’altro, disposizioni riguardanti i raccordi con l’Unione europea 1/2015)

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XVII leg., A.C. 2613-A

Motivi della segnalazione

L’8 agosto 2014 il Senato ha approvato il disegno di legge di revisione costituzionale recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. L’11 settembre 2014 la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha iniziato l’esame del disegno di legge, conclusosi il 13 dicembre 2014. Il disegno di legge, nel testo della Commissione, è attualmente in discussione in Assemblea.

 

Il nuovo sistema bicamerale delineato nel disegno di legge costituzionale (così come risultante dal testo della Commissione del dicembre 2014) si caratterizza, tra l’altro, per un Senato della Repubblica: (i) rappresentativo delle istituzioni territoriali (art. 55, quinto comma, Cost.); (ii) composto da cento senatori eletti dai Consigli regionali e delle Province autonome, tra i propri componenti (art. 57, primo e secondo comma, Cost.); (iii) non più titolare del rapporto di fiducia con il Governo (art. 55 e 94 Cost.); (iv) abilitato ad esercitare collettivamente con la Camera la funzione legislativa solo con riguardo ad alcune tipologie di leggi (art. 70 Cost.). In questo contesto, gli articoli del disegno di legge (così come risultante dal testo della Commissione del dicembre 2014) contenenti specifici riferimenti all’Unione europea sono i seguenti.

(a) L’art. 55, quinto comma, Cost. dispone che il Senato della Repubblica «esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l’Unione europea» e «partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea».

(b) L’art. 70, quarto comma, Cost. include «la legge che stabilisce le forme e i termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea» tra i tipi di leggi per i quali la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(c) All’art. 80 Cost. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere». All’art. 87, ottavo comma, Cost. tra le funzioni del Presidente della Repubblica è specificata quella di «ratifica[re] i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa autorizzazione di entrambe le Camere».