Il Senato approva con modificazioni il disegno di legge costituzionale sul superamento del bicameralismo paritario contenente anche disposizioni riguardanti i raccordi con l’U.E. (3/2015)

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Il 13 ottobre 2015 il Senato della Repubblica ha approvato con modificazioni, in sede di prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (già approvato, in prima deliberazione, dal Senato l’8 agosto 2014 e dalla Camera, con modificazioni, il 20 marzo 2015). Il nuovo sistema bicamerale delineato nel disegno di legge costituzionale si caratterizza, tra l’altro, per un Senato della Repubblica: (i) rappresentativo delle istituzioni territoriali (art. 55, quinto comma, Cost.); (ii) composto (oltre che da cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica) da novantacinque senatori eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori (art. 57, primo e secondo comma, Cost.); (iii) non più titolare del rapporto di fiducia con il Governo (art. 55, quarto comma, e 94 Cost.); (iv) abilitato ad esercitare collettivamente con la Camera la funzione legislativa solo con riguardo ad alcune tipologie di leggi (art. 70 Cost.).

In questo contesto, gli articoli del disegno di legge contenenti specifici (ed innovativi) riferimenti all’Unione europea sono i seguenti.

(a) L’art. 55, quinto comma, Cost. dispone che il Senato della Repubblica «concorre […] all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea»; «partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea»; «verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori».

(b) L’art. 70, primo comma, Cost. include «la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» tra quelle per cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

(c) All’art. 80 Cost. è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere». All’art. 87, ottavo comma, Cost. tra le funzioni del Presidente della Repubblica è specificata quella di «ratifica[re] i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa autorizzazione di entrambe le Camere».

(d) All’art. 117, primo comma, Cost. la formula «ordinamento comunitario» (relativa ai vincoli derivanti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni) è sostituita con la formula «ordinamento dell’Unione europea». All’art. 117, quinto comma, Cost. la formula «atti normativi comunitari» (per i quali le Regioni e le Province autonome nelle materie di propria competenza partecipano alle decisioni dirette alla loro formazione) è sostituita con la formula «atti normativi dell’Unione europea». 

XVII leg., A.C. 2613-B