Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (2/2016)

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Nel periodo di riferimento considerato (Aprile 2016 – Luglio 2016), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato alcune rilevanti delibere di carattere regolamentare riguardanti la tenuta e l’organizzazione del ROC - Registro degli Operatori di Comunicazione.

L’obbligo di iscrizione al Registro si inserisce nel più vasto tema degli oneri informativi a carico degli operatori, su cui occorre soffermarsi, in via preliminare, data la diversa tipologia e finalità a essi sottesa.

Come è noto, la legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249, all’art. 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, individua, tra le competenze affidate all’Autorità, la tenuta del Registro unico degli Operatori di comunicazione, comunemente definito con l’acronimo ROC.

Si prevede l’obbligo di iscrizione al Registro per i soggetti destinatari di concessioni o di autorizzazione in materia di comunicazione[1]. Il Registro degli Operatori di Comunicazione realizza, pertanto, una mappatura delle imprese attive nei vari segmenti delle comunicazioni sul territorio nazionale, tramite l’indicazione anagrafica e la composizione proprietaria delle singole imprese sottoposte all’obbligo di iscrizione.

In tal guisa, l’Autorità persegue tre finalità, diverse ma fra loro connesse:

Il ROC, fra l’altro, contiene una sezione speciale dedicata al cd. “Catasto Nazionale delle Frequenze” – costituita da un database telematico nel quale confluiscono l’elenco e le caratteristiche trasmissive di tutte le infrastrutture di diffusione operanti sul territorio italiano.Il catasto è un’applicazione web messa a disposizione dall’Autorità a tutti gli utenti della rete. Quest’ultima consente di consultare liberamente (cioè senza necessità di preventiva autenticazione) le principali informazioni registrate nel Catasto, soprattutto al fine di identificare le infrastutture utili ai fini di una corretta ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

In sintesi, mentre l’obbligo di iscrizione al ROC consente di verificare gli assetti proprietari delle singole imprese esercenti nei diversi segmenti delle comunicazione, il Catasto nazionale realizza una mappatura degli impianti di radiodiffusione, alimentando il database con i dati relativi alla ubicazione geografica e alle caratteristiche tecniche.

Diversa, a sua volta, la finalità sottesa alla comunicazione relativa all’Informativa Economica di Sistema (cd. IES). Si tratta di una dichiarazione annuale cui sono obbligati soltanto gli operatori dei settori dei media, riguardante i dati economici sull’attività svolta dagli operatori[3]. L’informativa annuale ai fini IES è volta, pertanto, ad alimentare una banca dati sugli aspetti a valenza economica in termini di ricavi, costi e volumi realizzati nell’anno di riferimento.

In altre parole, gli oneri informativi previsti dalla IES riguardano i ricavi conseguiti dalle imprese media in un determinato arco temporale: pertanto, essi consentono non solo di effettuare il corretto calcolo del cd. SIC -Sistema Integrato delle Comunicazioni di cui all’art. 43 del Tusmar, ma sono anche propedeutici allo svolgimento delle analisi di mercato per l’individuazione di posizioni dominanti, alla stesura di Indagini Conoscitive, e per la redazione della Relazione Annuale.

Gli oneri informativi a carico degli operatori sono quindi strumentali al corretto esercizio della funzione di vigilanza a presidio del pluralismo esterno; e, attraverso “l’incrocio” delle diverse risultanze, consentono di realizza il calcolo corretto del contributo annuale dovuto dagli operatori nei confronti dell’Autorità[4].

Non è un caso che in materia la prassi abbia registrato un nutrito contenzioso. Si segnala, ad esempio, il ricorso di una nota emittente pay, la quale si rifiutava di ottemperare all’ordine dell’Autorità di adempiere alla comunicazione ai fini IES. Secondo le motivazioni addotte dalla società ricorrente, nel caso in cui quest’ultima si limita a trasmettere contenuti editi da soggetti terzi si sottrarrebbe dalla responsabilità editoriale del prodotto. Sicché, in tale ipotesi la società non rientrerebbe nella definizione di servizio media audiovisivo, che su tale requisito – quello della responsabilità editoriale – si fonda.

Sul punto si è espressa la Terza Sezione del Consiglio di Stato, n. 582/2015: questa ha riformato nel merito la sentenza di prime cure, dietro appello dell’Autorità, ritenendo che la ricostruzione operata dal Tar si fosse rivelata del tutto inaccettabile, “siccome chiaramente confliggente con le disposizioni attributive del potere esercitato dall’autorità, sia quanto all’ambito applicativo soggettivo sia in ordine a quello oggettivo”.

Secondo Palazzo Spada, in merito ai soggetti tenuti all’informativa in questione, dal complesso delle norme primarie attributive del potere regolamentare in capo all’autorità emerge la volontà del decisore politico di assoggettare agli obblighi di comunicazione tutte le imprese che operano nel settore dei media. Il catalogo degli operatori ivi contenuto risulta infatti comprensivo di tutte le tipologie dei soggetti legittimati a operare a qualsiasi titolo nel mercato delle produzioni e delle trasmissioni radiotelevisive, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, precludendo all’interprete qualsivoglia operazione ermeneutica riduttiva, senza circoscriverla ai soli fornitori di servizi media audiovisivi.

Quanto all’ambito oggettivo, la formulazione delle leggi che regolano l’attività dell’Autorità in merito al potere di acquisire informazioni necessarie all’adempimento delle funzioni di regolazione e vigilanza, e di applicare le relative sanzioni, impediscono qualsiasi lettura riduttiva.

Pertanto, tutte le imprese che operano nel settore radiotelevisivo sono tenute ad assolvere ai doveri informativi, ivi comprese quelle che, attraverso il sistema degli abbonamenti, si occupano altresì della trasmissione e della commercializzazione dei contenuti editi da altri soggetti. Inoltre, tutte le informazioni economiche rilevanti sono liberamente acquisibili dall’Autorità. Una diversa interpretazione condurrebbe ad un’inaccettabile menomazione delle possibilità conoscitive dell’Autorità che riverbererebbe negativamente sul corretto espletamento delle funzioni di regolazione, di vigilanza e di sanzione alla medesima affidate[5].


Chiarite le principali tipologie di oneri informativi a carico degli operatori, e le finalità a esse sottese, verranno quindi descritti in maniera distinta nei successivi paragrafi gli ultimi provvedimenti di natura regolamentare volti ai incidere sul funzionamento del ROC.

 

I

Delibera n. 235/16/CONS[6]

Inclusione degli impianti di radiodiffusione sonora analogica operanti in banda FM (87,5 – 108MHz) all’interno della sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione – Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”.

La delibera in commento prevede che tra i soggetti tenuti a comunicare nella Sezione speciale del ROC i dati relativi agli impianti di diffusione rientrino anche gli operatori esercenti l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica.

In altri termini, la delibera è rivolta alla realizzazione, scadenzata nel tempo, di un nuovo “Catasto Radio”. A tal fine, i dati tecnici e amministrativi relativi agli impianti radiofonici sono trasmessi entro un congruo periodo di tempo da parte degli operatori interessati.

In particolare, a seguito delle modifiche di cui alla citata delibera, gli operatori di radiodiffusione comunicano:

II

Delibera n. 236/16/CONS[7]

Approvazione della specifica di formato da utilizzare per la comunicazione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione sonora analogica operanti in banda 87,5-108 MHz

Con la delibera n. 236/16/CONS viene approvata la specifica di formato da utilizzare per la comunicazione al Catasto Nazionale delle Frequenze Radiotelevisive dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione sonora analogica operanti in banda 87,5-108 MHz, in attuazione di quanto disposto dall’art. 21, comma 1, dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS come modificato dalla delibera n. 235/16/CONS.

III

Delibera n. 308/16/CONS[8]

Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS recante “Regolamento per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”

L’Autorità, tra le funzioni di vigilanza e controllo, verifica il rispetto dei limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi nazionali e locali ai sensi dell’articolo 23, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”. A tal fine, l’Autorità si avvale delle informazioni comunicate dai soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali nell’ambito degli adempimenti al ROC.

Con la delibera in commento si dà conto delle modifiche apportate ai modelli di denuncia al ROC, al fine di migliorare gli strumenti utilizzati dalla Direzione Infrastrutture e servizi media nell’ambito delle attività di verifica del rispetto dei limiti anticoncentrativi sul numero di autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi nazionali e locali.



[1] Cfr. Delibera n. 666/08/CONS, reperibile al seguente link: http://www.agcom.it/documents/10179/539083/Allegato+26-11-2008+13/d34577b4-8434-41fc-8487-36f5d794a2a1?version=1.2.

Sono obbligati all’iscrizione al Registro: gli operatori di rete, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, i soggetti esercenti l’editoria elettronica, le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

[2] Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate, per le Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), per effetto dell’Accordo-quadro tra Agcom e Conferenze delle Regioni e dei Consigli regionali, nonché della successiva sottoscrizione di specifiche convenzioni bilaterali tra l'Autorità e i singoli Comitati che già hanno aderito al processo di delega e che pertanto risultano abilitati a svolgere le funzioni ivi previste.

[3] I soggetti obbligati sono gli operatori di rete,i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità (ivi compresi i soggetti che esercitano attività di pubblicità online e pubblicità cinematografica), le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali.

L'adempimento consiste nella compilazione del modello elettronico pubblicato ogni anno, che deve essere inviato dal 1° giugno al 31 luglio da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

[4] Ai sensi della Delibera n. 605/15/CONS, per i soggetti di cui all’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,4 per mille dei ricavi; per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi.

[5] In merito al contenzioso degli operatori avverso l’ottemperanza agli obblighi informativi, e con specifico riferimento alla Informativa Economica di Sistema si segnala, altresì, l’ordinanza del Tal Lazio  n. 2015/8405,  che ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia Europea per accertare se la Ies, la dichiarazione che obbliga gli operatori dei media a comunicare tra l’altro i dati economici sull’attività svolta, sia da estendere anche alle concessionarie di pubblicità – quali Google – attive sul web e alle società che abbiano sede all’estero .

[6] link.

[7] link.

[8] link

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