Autorità Nazionale Anticorruzione (3/2016)

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Nel periodo oggetto di osservazione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato un importante regolamento, destinato a trovare una costante applicazione nella realtà economica: ci si riferisce al provvedimento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Il d.lgs. 97/2016 ha apportato, come è noto agli operatori del settore, alcune significative modifiche all’art. 47 del d.lgs n. 33/2013, norma su cui si fonda il potere normativo oggi esercitato dall’Anac: tale norma prevede, in particolare, «sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici». L’atto qui richiamato, dunque, interviene al fine di porre in essere l’abrogazione del precedente regolamento del 23 luglio 2015, che attribuiva all’ANAC la competenza ad irrogare le sanzioni in misura ridotta, ed al Prefetto quelle definitive.
Sul punto è molto chiara la posizione assunta dall’Autorità, la quale ricorda nella premessa dell’atto in questione che essa è ormai il soggetto istituzionale «competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall’art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e di conseguenza anche di quelle previste dall’art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2006, n. 175, in quanto esse sono determinate per relationem attraverso il richiamo al più volte citato art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
Il procedimento disciplinato dal regolamento qui ricordato tende ad agevolare l’accertamento della violazione, coinvolgendo alcuni soggetti (i Responsabili per la trasparenza e gli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe); la nuova normativa, inoltre, interviene al fine di semplificare, fermo restando il pieno rispetto del contraddittorio, l’istruttoria volta all’irrogazione della sanzione, che sarà individuata in misura ridotta, conformemente a quanto previsto dalla legge 689/1981, ovvero definita entro i limiti edittali, tenuto conto delle circostanze indicate dall’art. 11 della legge.
Il regolamento è ispirato ad principio di trasparenza dell’azione amministrativa, il quale, oltre a trovare un indubbio ed inequivocabile riferimento in Costituzione, è da tempo oggetto di un interesse nel nostro ordinamento giuridico, come dimostrano le sempre più approfondite valutazioni compiute sul punto dalla dottrina. Il principio di trasparenza è considerato nel provvedimento in questione alla stregua di modo di essere dell’agire pubblico; tale definizione, d’altronde, ricalca quanto affermato anche nella legge sul procedimento e sull’accesso ai documenti (legge n. 241 del 1990 e succ. modifiche e integrazioni).
Ma volendo proseguire nel descrivere l’excursus del decisore politico in materia di trasparenza si può fare riferimento anche alla successiva legge per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (legge n. 190 del 2012), che ha valorizzato l’assetto preesistente e sottolineato l’importanza della trasparenza come strumento per prevenire la corruzione e garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche.
Nel medesimo lasso di tempo, il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo per riordinare la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, oppure la previsione di nuove forme di pubblicità (art. 1, comma 35, legge n. 190 del 2012).
La materia, dunque, è oggetto di un costante interesse da parte del legislatore e bene ha fatto l’Autorità ad intervenire su di essa con il regolamento in questione.
Dal punto di vista della applicazione normativa e tralasciando alcuni aspetti di dettaglio, pare opportuno ricordare che il responsabile del procedimento, qualora sia necessario acquisire elementi di valutazione o informazioni, può richiedere alle amministrazioni o enti interessati, ovvero ai soggetti obbligati, al Responsabile della trasparenza o all’organismo indipendente di vigilanza (o altro organismo con funzioni analoghe) o alla Guardia di finanza, documenti, informazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la risposta o per l’invio dei documenti, fermo restando il termine di conclusione del procedimento previsto.
Nel caso in cui il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia richiesto di essere sentito, il competente ufficio fissa l’audizione entro 30 giorni, convocando l’interessato con atto scritto che indica la data dell’audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell’audizione sino alla data di svolgimento della stessa. Dell’audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed indicata l’eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti all’audizione e dello stesso è consegnata copia ai soggetti intervenuti.
Terminata l’istruttoria, interviene la decisione del Consiglio: quest’ultimo, infatti, ricevuta la proposta dell’ufficio, se non ritiene necessario disporre ulteriori accertamenti ed effettuare l’audizione del soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, dispone o l’archiviazione del procedimento ovvero l’adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione comminata.
Infine, è bene ricordare che, ratione materiae, viene prevista l’applicazione della legge 689/1981 per tutti i casi non espressamente contemplati dal provvedimento in questione.