Regolamento IVASS n. 20 del 3 maggio 2016 in tema di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese aventi ad oggetto i modelli interni di cui al titolo III, capo IV- bis, sezione III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2

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Il regolamento IVASS n. 20 del 3 maggio 2016 è stato emanato in attuazione degli articoli 189, comma 2, e 191, comma 1, lettere b) e s) del Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, nonché in conformità alle previsioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione dettate dalla direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato (UE) 35/2015.

Nella relazione illustrativa di accompagnamento al regolamento in esame si precisa che «tenuto conto dei principi fissati dall'art. 2, comma 4, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 4, della legge n. 262/2005, il presente Regolamento non è stato posto in pubblica consultazione né sottoposto ad analisi di impatto della regolamentazione (AIR), per ragioni di necessità e urgenza legate all'avvio del nuovo regime di solvibilità introdotto dalla direttiva 2009/138/CE». Il riferimento è alla previsione secondo cui l'IVASS può «derogare alle disposizioni del Titolo II, anche prevedendo procedure e termini per l'espletamento del procedimento diversi da quelli stabiliti nel medesimo Titolo, nel caso in cui, le modalità di svolgimento del procedimento per la regolamentazione previste nel Titolo II non siano compatibili con le ragioni di necessità e urgenza o di riservatezza, connesse all'esigenza di: a) tutela dei contraenti e assicurati, ordinato svolgimento dell'attività assicurativa, trasparenza ed integrità del mercato, anche in ragione di mutamenti eccezionali delle condizioni di mercato; b) tempestiva attuazione di norme comunitarie e nazionali; c) non compromettere il conseguimento delle finalità dell'atto» (art. 2 comma 4 cit.).

 

Di certo, l'ipotesi in esame sarebbe immediatamente riconducibile al caso sub b), se non fosse che l'atto normativo europeo di riferimento risale al 2009. Tuttavia, a ben vedere, è questa una direttiva la cui fissazione dei termini di ricevimento ha subito plurime variazioni: a seguito delle modifiche intervenute con la direttiva 2012/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 settembre 2012, il termine di recepimento della direttiva 2009/138/CE è stato prorogato dal 31 ottobre 2012 al 30 giugno 2013; poi posticipato nuovamente al 31 marzo 2015 dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto, alcuni mesi dopo il termine fissato per il recepimento della direttiva europea, il legislatore nazionale adotta il decreto legislativo n. 74 del 2015 e, a distanza di più di un anno, interviene il regolamento IVASS.

Ne deriva che, se nessuna illegittimità può essere propriamente rilevata, quel che balza alla vista è che il ritardo "accumulato" nel dare attuazione alla disciplina europea, ha finito col ripercuotersi sull'effettività delle garanzie poste a tutela dei destinatari del regolamento di cui si discorre. In altre parole, l'intempestivo adempimento del legislatore italiano, si è tradotto in un rallentamento dei tempi di adozione del regolamento IVASS, che per esigenze di tempestiva (!) attuazione della direttiva europea ha omesso l'applicazione delle procedure di consultazione pubblica.

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