La Corte ribadisce l’esigenza di omogeneità fra decreto-legge e legge di conversione, in applicazione dei principi già affermati nella sent. n. 32/2014 (2/2016)

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Sentenza n. 94/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 06/05/2016 – Pubblicazione in G. U. 11/05/2016

Motivi della segnalazione

La Corte fonda la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, inserita in un decreto-legge in sede di conversione, sul rilievo della mancanza di omogeneità fra tale disposizione e le disposizioni del testo originario del decreto-legge. La disposizione dichiarata illegittima (art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), introducendo l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) aveva previsto una nuova contravvenzione per l'inosservanza di misure di prevenzione nei confronti di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione. La decisione è degna di nota in quanto esplicitamente riafferma e applica i principi già enunciati nella sentenza n. 32/2014, la quale aveva dichiarato illegittime, in quanto ugualmente affette dal vizio di "disomogeneità sopravvenuta" e pertanto lesive dell'art. 77, co. 2 Cost.., altre disposizioni (art. 4-bis e 4-vicies ter ) del medesimo decreto-legge inserite in sede di conversione. La stessa Corte richiama tale "precedente specifico", il quale aveva ravvisato nella "eterogeneità" di quelle disposizioni (che avevano modificato il regime sanzionatorio in materia di stupefacenti) "rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell'originario decreto-legge" il motivo della loro illegittimità (cfr. cons. n. 4.1 della sentenza in commento); per rilevare subito dopo che "le considerazioni sviluppate con la citata sentenza n. 32 del 2014 – che hanno indotto questa Corte a censurare la disomogeneità delle disposizioni aggiunte dagli artt. 4-bis e 4-vicies ter rispetto all'originario decreto-legge – valgono anche per la disposizione oggi censurata di cui all'art. 4-quater" (cons. n. 4.2).

Nella motivazione si osserva che, dato l'ambito interessato, "anche nel presente giudizio, come in quello definito con la sentenza n. 32 del 2014, l'unica previsione alla quale, in ipotesi, potrebbe ricollegarsi la disposizione impugnata introdotta dalla legge di conversione, è l'art. 4 [dell'originario testo del decreto-legge], la cui connotazione finalistica era ed è quella di impedire l'interruzione del programma di recupero di determinate categorie di tossicodipendenti recidivi". Tuttavia, la Corte constata che, diversamente da tale ultima disposizione, contenente "norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza", la disposizione di cui all'art. 4-quater, oggetto del nuovo giudizio e introdotta in sede di conversione, "prevede anche norme a carattere sostanziale, del tutto svincolate da finalità di recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orientate a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica"; sicché, tale constatazione la induce a escludere che fra le due previsioni sussista la necessaria omogeneità. In particolare, dopo aver sottolineato che "pur contenute in un'unica disposizione, le norme di nuova introduzione hanno una portata sistematica e coinvolgono istituti di estrema delicatezza, quali sono quelli delle misure di prevenzione atipiche e delle reazioni sanzionatorie alla loro violazione", la Corte conclude che "l'esame del contenuto della disposizione impugnata denota, pertanto, la palese estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge in cui sono state inserite, in modo da evidenziare, sotto questo profilo, una violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto del necessario requisito dell'omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte, con emendamento, in fase di conversione" (cfr. i punti nn. 2 e 3 del cons. n. 4.)

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