Presentata alla Camera una proposta di modificazione del regolamento sulla questione di fiducia (3/2016)

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Il 27 luglio 2016, su iniziativa del deputato Pisicchio, è stata presentata presso la Camera dei deputati una proposta di modificazione del regolamento volta ad innovare sistematicamente la disciplina della questione di fiducia (art. 87, 89, 116 e 154 reg. Camera). Obiettivo della proposta, di cui al momento non è stato ancora avviato l’esame da parte della Giunta per il regolamento, è quello di rendere la disciplina della questione di fiducia più adeguata al complessivo assetto regolamentare.

 Con la modifica dell’art. 87 e 116, comma 2, reg. Cam. si supera il divieto di posizione della questione di fiducia sul voto finale, sia in riferimento al progetto di legge consistente in un solo articolo (per il quale oggi si assiste ad una duplicazione di voto sullo stesso oggetto, dapprima a mezzo della questione di fiducia e poi,nel voto finale, con voto “libero”) sia riguardo la generalità dei progetti di legge. Per il principio della priorità della votazione fiduciaria non si procederebbe comunque all’esame degli ordini del giorno d’istruzione al governo, ma si passerebbe direttamente al voto finale fiduciario.

Con la previsione di un ulteriore comma all’art. 89 reg. Cam. si introduce il divieto dei c.d. maxi-emendamenti, stabilendo che il Presidente dichiara irricevibili gli emendamenti interamente sostituitivi di unarticolo e contestualmente soppressivi di altri quando tra le modifiche proposte non sussiste un’evidente consequenzialità logico-normativa. Tale disposizione è volta a porre un freno alla prassi dei maxi-emendamenti, oggetto da tempo di critiche di dubbia costituzionalità da parte della dottrina (si v. in tal senso anche la proposta di modifica dell’art. 116 ipotizzata nel Progetto organico di riforma del Regolamento della Camera dei Deputati, discusso nella seduta della Giunta per il regolamento del 12 dicembre 2013).

L’art. 116 reg. Cam., infine, è oggetto di una complessiva riscrittura, volta soprattutto a recepire molte soluzioni già adottate in via di prassi dalla Presidenza della Camera o per mezzo di pareri della Giunta:

  1. al comma 1, recependo quanto già avviene in via di prassi, si stabilisce il principio della priorità della votazione fiduciaria rispetto ad ogni altra, al fine di far pronunciare la Camera con la massima sollecitudine sul rapporto fiduciario, senza frapporvi altre votazioni “libere” che altererebbero tale verifica;
  2. al nuovo comma 1-bis si specifica che se il Governo pone la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione, si procede direttamente alla relativa votazione e, se il voto è favorevole, si intendono respinti tutti gli altri documenti oggetto di esame congiunto;
  3. al nuovo comma 1-ter si specifica la disciplina della fase procedurale in seno alla Conferenza dei presidenti di Gruppo, volta a stabilire: i) i tempi e le modalità di svolgimento della discussione sulla questione di fiducia, limitata ad un rappresentante per Gruppo e per componente politica del Gruppo misto; ii) l’orario della votazione fiduciaria; iii) l’individuazione delle eventuali fasi oggetto di ripresa televisiva diretta da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
  4. al comma 2, oltre a superare il divieto di posizione della questione di fiducia sul voto finale, si specifica che non ha luogo il dibattito politico volto ad illustrare gli emendamenti quando è posta la questione di fiducia su un intero articolo oppure su un emendamento interamente sostitutivo. Tale discussione, prevista in via di prassi dal c.d. lodo Iotti (interpretazione della Presidente della Camera del 28 gennaio 1980), risulterebbe superflua in quanto tali emendamenti non sarebbero in nessun caso oggetto di votazione;
  5. al comma 3 si abolisce il termine delle ventiquattro ore tra la posizione e la votazione della questione di fiducia, in coerenza con quanto già previsto dall’art. 161 del regolamento del Senato. Il superamento di tale termine rende inoltre inutile la previsione dell’articolo 154, comma 2 reg. Cam. (sulla sospensione del decorso dei tempi previsti dal calendario fino alla votazione della fiducia), che pertanto si propone di abrogare;
  6. da ultimo, al comma 4, si chiarisce, quanto ai divieti di posizione della questione di fiducia che la stessa, oltre che sugli interna corporis, non può essere posta sulle proposte di legge costituzionale (in ragione del loro rilievo politico istituzionale), nonché su tutte le leggi per le quali sono prescritte maggioranze qualificate (ad esempio le leggi di cui all’articolo 81, sesto comma, Cost.).

Infine la presente proposta di modifica regolamentare introduce ulteriori precisazioni della disciplina contenuta nell’articolo 116 volte a meglio chiarire i passaggi procedurali e gli effetti della votazione fiduciaria: è stabilito il limite massimo di dieci minuti per le dichiarazioni di voto da parte di un deputato per ciascun Gruppo (comma 3).