Disegno di legge di revisione costituzionale sul superamento del bicameralismo paritario contenente anche disposizioni in materia di raccordi con l’U.E. (1/2016)

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XVII leg., A.C. 2613-D, 20 gennaio 2016

Motivi della segnalazione

Il 20 gennaio 2016 il Senato della Repubblica ha approvato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

In questo contesto, gli articoli del disegno di legge contenenti specifici (ed innovativi) riferimenti all’Unione europea sono i seguenti.

(a) L’art. 55, quinto comma, Cost. dispone che il Senato della Repubblica «concorre […] all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea»; «partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea»; «verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori».

(b) L’art. 70, primo comma, Cost. include «la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e la legge di cui all’art. 117, quinto comma, Cost. tra quelle per cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

(c) All’art. 80 Cost. è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere». All’art. 87, ottavo comma, Cost. tra le funzioni del Presidente della Repubblica è specificata quella di «ratifica[re] i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa autorizzazione di entrambe le Camere».

(d) All’art. 117, primo comma, Cost. la formula «ordinamento comunitario» (relativa ai vincoli derivanti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni) è sostituita con la formula «ordinamento dell’Unione europea». All’art. 117, quinto comma, Cost. la formula «atti normativi comunitari» (per i quali le Regioni e le Province autonome nelle materie di propria competenza partecipano alle decisioni dirette alla loro formazione) è sostituita con la formula «atti normativi dell’Unione europea».

Per approfondimenti sulle problematiche interpretative che tali disposizioni pongono, sia consentito il rinvio a E. Albanesi, Il nuovo Senato ed i raccordi con l’Unione europea, in P. Costanzo-A. Giovannelli-L. Trucco (a cura di), Forum sul d.d.l. costituzionale “Renzi-Boschi”, Giappichelli, Torino, 2016.

E.A.