Per scongiurare la cd. Brexit, è introdotto un meccanismo di cd. cartellino rosso in capo ai parlamenti nazionali (1/2016)

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Introduzione

1. Con riguardo al periodo esaminato (1° novembre 2015-29 febbraio 2016) merita di essere in primo luogo menzionata la decisione dei capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Bruxelles il 18 e 19 febbraio 2016, contenente misure volte a scongiurare la c.d. Brexit, cioè l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

In particolare, per ciò che specificamente interessa in questa sede, la decisione dispone l’introduzione di un meccanismo di cd. cartellino rosso in capo ai parlamenti nazionali. Ciò significa che ove i pareri motivati di questi ultimi sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell’Unione di cui al Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona, rappresentino più del 55% dei voti attributi ai parlamenti stessi, il Consiglio è tenuto a svolgere una discussione esauriente su tali pareri e sulle conseguenze da trarne. Il Consiglio dovrà conseguentemente interrompere l’esame del progetto di atto legislativo in questione, a meno che il progetto non sia modificato per rispondere alle preoccupazioni espresse nei pareri motivati (cfr. infra la relativa scheda).

Già i meccanismi del cd. cartellino giallo e del cd. cartellino arancione in capo ai parlamenti nazionali introdotti dal Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona, non avevano mancato di suscitare perplessità in ragione del «possibile squilibrio del sistema, attraverso la imputazione ai parlamenti nazionali di un (sia pure indiretto) potere di paralisi nella delicatissima zona dell’iniziativa legislativa» (cfr. A. Manzella, Sui principi democratici dell’Unione europea, Editoriale scientifica, Napoli, 2013, p. 22). Più di recente, sulla proposta, peraltro anch’essa proveniente da Oltremanica (per essere precisi: dalla House of Lords), di introdurre un meccanismo di cd. cartellino verde in capo ai parlamenti nazionali, si erano appuntate le critiche della nostra Camera dei deputati (ma non del Senato della Repubblica, come si è dato conto nel n. 2/15 e nel n. 3/15 di questa Rubrica): l’effetto pratico di un tale meccanismo, sottolineava la Camera, sarebbe infatti quello di alterare l’equilibrio nei rapporti tra Parlamento europeo e parlamenti nazionali.

Ebbene, ad una primissima lettura, dubbi della stessa natura sembra a fortiori sollevare l’introduzione del c.d. cartellino rosso ad opera della decisione del 19 febbraio 2016, dato che qui si prevede, come effetto del mancato accoglimento delle preoccupazioni espresse nei pareri motivati, l’interruzione dell’esame del progetto di atto legislativo da parte del Consiglio.

2. Un’ulteriore segnalazione relativa al periodo in esame riguarda l’approvazione l’11 gennaio 2016 senza modificazioni da parte della Camera, nuovamente in sede di prima deliberazione, del disegno di legge di revisione della Costituzione volto al superamento del bicameralismo paritario (A.S. 1429-D) nonché la sua successiva approvazione il 20 gennaio 2016 da parte del Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, in seconda deliberazione (A.C. 2613-D). Sono ora previsti per l’aprile 2016 l’approvazione da parte della Camera in seconda deliberazione e per l’ottobre 2016 il referendum costituzionale. Per quanto qui interessa, il disegno di legge contiene disposizioni in materia di raccordi con l’Unione europea di cui si darà conto in seguito (cfr. infra la relativa scheda).

3. Si segnalano infine nel periodo esaminato l’approvazione da parte della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera della Relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità, della Relazione annuale 2014 della Commissione europea sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali e delle Comunicazioni della Commissione sulla Better Regulation; nonché l’espressione da parte della 8ͣ Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato di un «avviso parzialmente contrario» sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di regolamento in materia di aviazione civile (cfr. infra le relative schede).