Banca d'Italia (1/2019)

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Il nuovo Regolamento di Attuazione dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di adozione degli atti di regolazione: Documento per la consultazione

Lo scorso 4 febbraio, la Banca di Italia ha chiuso la fase di consultazione del procedimento che dovrebbe portare all’abrogazione del Regolamento del 24 marzo 2010 ed alla correlativa introduzione di un nuovo regolamento in materia di adozione degli atti normativi.

Come si apprende dalla relazione illustrativa contenuta nel relativo documento di consultazione, la ratio di questo intervento è quella di adeguare il sistema delle fonti normative in materia bancaria ad un contesto storico profondamente mutato, chd impone oggi un procedimento decisionale più snello, onde poter soddisfare un un triplice ordine di esigenze: quella connessa alla volontà di introdurre regolamentazioni più penetranti, quella di armonizzare gli ordinamenti bancari dei paesi europei e quella di realizzare l’Unione bancaria.

 

In linea generale, può affermarsi che il nuovo documento non pare intenzionato a stravolgere il procedimento di produzione normativa della Banca d’Italia.

Resta infatti confermata la centralità della consultazione che, dalla relazione illustrativa, viene definita come «fondamentale istituto di partecipazione e di confronto con gli stakeholders».

In linea di continuità con la vecchia disciplina, d’altro canto, vengono valorizzate le attività di analisi e di valutazione dell’impatto della regolamentazione.

Questa considerazione, peraltro, non deve indurre a sottostimare le novità che, in caso di approvazione definitiva, sarebbero introdotte dal regolamento in questione con il dichiarato fine di rendere più efficiente l’attività di regolazione.

Al riguardo, si deve in primo luogo segnalare che, nella bozza di regolamento presentata, scompaiono i riferimenti all’attività di programmazione dell’attività normativa.

In secondo luogo, giova far riferimento alla disciplina della consultazione, laddove la bozza del nuovo articolo 3, dopo aver puntualizzato che, di norma, essa avviene in forma pubblica (comma 2), precisa che sono ammissibili anche modalità diverse dalle ordinarie e, a questo proposito, menziona una forma di consultazione ristretta (comma 3).

In terzo luogo, meritano di esse segnalate una serie di disposizioni, contenute nei nuovi artt. 4 e 6, orientate a semplificare la gestione dei commenti degli stakeholders: laddove, appunto, esclude un obbligo di riscontro dei pareri ricevuti, si precisa che quelli tardivi non vengono presi in considerazione, e si autorizza la realizzazione di un formulario standard per facilitare l’attività di confronto con gli stakeholders.

Inoltre, al fine di valorizzare gli standard internazionali in materia di better regulation, i nuovi articoli 5 e 7 appaiono orientati a rafforzare l’integrazione circolare tra AIR e VIR: da una lato, infatti, si stabilisce che l’AIR tenga conto degli esiti della VIR eventualmente svolta in precedenza, dall’altro lato, al tempo stesso, si stabilisce che la Banca d’Italia debba svolgere la VIR sugli atti di regolazione su cui è stata svolta l’AIR.

Infine, alquanto innovative risultano altresì le cause di deroga alle forme ordinarie del procedimento previste nel secondo comma del nuovo articolo 8: dopo essersi ribadite le cause di deroga già conosciute dal regime attualmente in vigore, infatti, si precisa che le regole sulla consultazione possono non trovare applicazione quando l’atto di regolazione si limiti «ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione», oppure quando esso sia «di mero adeguamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti». Lo stesso regime, peraltro, si dovrebbe applicare anche in relazione all’AIR e alla VIR.

Alla luce di questa serie di rilievi, dunque, sembra possibile concludere che il nuovo regolamento, pur non essendo orientato a sovvertire l’attuale procedimento, intende tuttavia snellirlo al fine di renderlo più efficiente, introducendo a questo fine una serie di precisazioni e di novità di rilievo certamente non secondario.