Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (2/2019)

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Aggiornato al 14.07.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                      

Un’attività istituzionale particolarmente rilevante tra quelle affidate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è disciplinata dall’art. 21 della legge 287/1990: il potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo, infatti, costituisce una delle principali modalità attraverso cui l’Antitrust è intervenuta, anche criticamente, su temi analizzati dai tecnici e discussi nell’opinione pubblica nel corso degli ultimi anni[1].

Non deve sorprendere, dunque, che, anche nel periodo di riferimento della presente nota, l’Autorità abbia fatto ricorso a questi importanti poteri per occuparsi di settori delicati dell’economia, non soltanto italiana. In particolare, l’Autorità lo ha fatto nella delicata materia dei criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, materia recentemente normata dal Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 5 settembre 2018 recante “Adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno”[2].

 

In via preliminare, l’Autorità sottolinea che il settore dei diritti connessi è stato oggetto, già a partire dal 2012, di una piena liberalizzazione, cui sono seguiti due importanti interventi normativi: «(i)n primo luogo, è intervenuta una riforma complessiva della materia ad opera del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che afferma esplicitamente – adeguando la normativa nazionale alla disciplina in materia dell’Unione europea – il principio della libertà del titolare del diritto d’autore e del diritto connesso di affidare la gestione dei propri diritti alla collecting di propria scelta[3]. In secondo luogo, l’articolo 1, comma 56, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per la concorrenza, ha modificato l’articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore (di seguito anche LDA) e ha direttamente inciso sulla materia oggetto del Decreto, sancendo espressamente che, per il diritto connesso degli artisti, interpreti o esecutori (di seguito, gli AIE), l’esercizio “… di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore … alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato”».

Molto dure sono le conclusioni formulate con riguardo all’art. 2: tale norma, infatti, potrà arrecare un pregiudizio sia nei confronti degli aventi diritto, sia nei confronti delle stesse società di gestione collettiva dei diritti d’autore. Pertanto, l’Autorità – si legge nel provvedimento – auspica «che l’articolo 2 del Decreto venga tempestivamente superato e, laddove necessario, vengano elaborate soluzioni alternative a quelle prospettate nel Decreto stesso».

Nelle conclusioni, l’Autorità suggerisce che il tema sotteso alla disposizione sia affrontato, da un lato, potenziando la certezza e la trasparenza sulla qualificazione degli aventi diritto anche attraverso lo sviluppo di database adeguati e, dall’altro, individuando organismi composti dai rappresentanti delle collecting coinvolte e procedure snelle per la risoluzione dei conflitti, con un approccio caso per caso.

Il secondo atto a cui si vuole far riferimento è rappresentato dalla Relazione annuale per il 2018, un corposo documento che raccoglie le principali attività compiute dall’Autorità e alcuni spunti non affatto trascurabili in tema di concorrenza e regolazione[4].

Tanti i dati raccolti ed esposti e tante le direttrici suggerite dall’Autorità. Ci limiteremo a riportare due considerazioni che più delle altre sembrano rilevanti ai fini della presente rubrica.

La velocità di espansione dell’economia globale – osserva l’Autorità – sembra aver raggiunto il suo massimo nel corso del 2018, avendo toccato un tasso di crescita del 3,7%; le stime per gli anni successivi si caratterizzano, invece, per una riduzione che dovrebbe portare lo stesso tasso a un incremento non superiore al 3,5%. Rimane tendenzialmente fermo anche il dato riguardante la distribuzione della ricchezza: essa è fortemente concentrata in un numero relativamente ridotto di soggetti, con l’1% della popolazione mondiale che ne detiene quasi la metà.

In tale contesto – e veniamo alla seconda considerazione – un ruolo sempre più determinante viene è svolto dalle Autorità (non soltanto nazionali) per la concorrenza, impegnate nella costruzione di mercati sempre più efficienti, che pongano (rectius: continuino a porre) l’interesse dei consumatori in una posizione privilegiata. Ciò determina che l’indipendenza delle varie Autorità nazionali per la concorrenza sia valorizzata ulteriormente, anche attraverso il rafforzamento della rete europea, da intendersi non solo come ente di raccordo tra le attività delle singole istituzioni ma come luogo privilegiato di un coordinamento delle attività svolte, fattore basilare per assicurare una effettività della concorrenza in ambito comunitario.

Alla luce di queste considerazioni, nella Relazione annuale si legge che «l’Italia, in qualità di Paese fondatore dell’Unione europea, svolge un ruolo fondamentale nel processo di integrazione del mercato unionale e nella progressiva affermazione dell’economia sociale di mercato», nonostante le innegabili difficoltà sul piano della crescita economica.

Alla luce di questo assunto si sviluppano, ad avviso di chi scrive, le riflessioni svolte con riguardo ai singoli campi di azione dell’Autorità nelle quasi trecento pagine della Relazione annuale.

 

[1] Il tema è veramente ampio e ricco di implicazioni sistematiche. Per un esempio di quanto l’intervento dell’Antitrust possa essere incisivo si veda la vicenda analizzata in un precedente scritto pubblicato in questa Rivista: F. Dell’Aversana, Nota alla Segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle recenti proposte di legge in materia di concorrenza e liberalizzazioni, in Osservatorio sulle fonti, 2012, 1.

[2] Il provvedimento in rassegna è stato pubblicato sul Bollettino settimanale del 29 aprile 2019, n. 17 (nuova versione del 28 maggio 2019), ed è liberamente consultabile al seguente link: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2019/17-19.pdf.

[3] Il tema della liberalizzazione delle collecting socities è di grande attualità: si vedano, in particolare, le recenti riflessioni di A. Pratticò, Il recepimento della Direttiva 2014/26/UE e la nuova disciplina delle collecting societies, in Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo, 2018, 1, 126, e le sempre valide osservazioni di G.M. Riccio, Copyright collecting societies e regole di concorrenza. Un’indagine comparatistica, Torino, 2012.

[4] Il testo della Relazione annuale per il 2018 è stato presentato il 2 luglio 2019, alle ore 11.00, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, dal nuovo Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Roberto Rustichelli. È consultabile al link: https://www.agcm.it/media/dettaglio?id=f4d2a88f-f445-45e7-9c4e-42beb7a80013.