AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (2/2017)

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Aggiornato al 22.07.2017

Parte a cura di
GIOVANNA DE MINICO

Scheda
di
Fabio Dell’Aversana

Nel periodo oggetto di osservazione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in essere delle importanti attività di natura regolamentare.
Il primo regolamento a cui si ritiene di dover far cenno è del 29 marzo 2017 e ha ad oggetto l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione1. La normativa contenuta in questo atto è particolarmente dettagliata, così come dimostrano le molte disposizioni riguardanti le segnalazioni che possono essere effettuate per denunciare eventuali attività corruttive: infatti, fermo restando che le attività di vigilanza possono – rectius: debbono – essere attivate d’ufficio dall’Autorità, è espressamente previsto che anche le segnalazioni provenienti da privati a norma dell’art. 5 determinino l’obbligo di attivare i relativi poteri di controllo2.

Il regolamento in parola stabilisce anche un ordine di priorità nella trattazione delle segnalazioni. Esse, dunque, salva diversa indicazione del Consiglio, sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:
a) segnalazioni relative a violazioni di legge che possano dar luogo a provvedimenti di ordine o di segnalazione da parte dell’Autorità;
b) segnalazioni che sottopongono questioni di particolare rilevanza sotto il profilo della particolare esposizione dell’amministrazione a rischi di corruzione;
c) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
d) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni di legge.
Il potere esercitato in questi casi dall’Autorità non è preordinato al puntuale accertamento di fatti ai fini dell’attivazione delle responsabilità personali, che è e resta di competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria o amministrativo-contabile. A ben vedere, precisa l’Autorità, l’attività di vigilanza svolta ha come unica finalità quella di individuare, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, le aree di attività amministrativa di maggiore esposizione al rischio di corruzione, anche al fine di dare adeguato sostegno alle amministrazioni e agli altri soggetti su cui ricadono obblighi di prevenzione della corruzione.
Un secondo regolamento adottato nel periodo qui considerato è collegato al tema dei poteri di controllo. Ci si riferisce al Regolamento del 28 giugno 2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici3. La vigilanza collaborativa può realizzarsi in una delle seguenti ipotesi, come specificato nell’art. 4:
a) gli affidamenti disposti nell’ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari4.
Nel periodo considerato sono stati approvati altri due regolamenti:
a) Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
b) Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.
Quest’ultimo, in particolare, ha consentito alla Autorità di offrire un quadro normativo uniforme in merito al corretto conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico, nonché sull’imparzialità dei pubblici funzionari, con riferimento alle ipotesi di conflitti di interesse e di limiti previsti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’interesse dell’Autorità nei confronti di queste tematiche, d’altronde, non è stato isolato nel lasso temporale qui considerato, come dimostra la problematica della pubblicazione dei dati reddituali dei dipendenti pubblici, affrontata nella Delibera n. 382 del 12 aprile 2017, che ha sospeso l’efficacia della precedente Delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, primo comma, lett. c) ed f), del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)5.
Tale sospensione – che a sua volta ha avviato una riflessione pubblica particolarmente accesa – è la conseguenza di un intervento della giustizia amministrativa, che nel compiere il bilanciamento tra i contrapposti interessi che si contendono il campo in questa materia aveva avuto modo di affermare la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso, anche alla luce della irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati riguardanti i redditi personali.
Il ruolo sempre più rilevante che l’ANAC sta assumendo nel nostro sistema giuridico-economico giustifica anche il crescente interesse che l’Autorità giudiziaria presta nei confronti delle sue attività.
Prima di chiudere questa nota, dunque, si ritiene utile far riferimento a due posizioni assunte dai giudici amministrativi nelle materie di competenza dell’Autorità.
Il primo atto a cui si vuole far cenno è l’ordinanza del TAR Umbria del 31 maggio 2017, che è intervenuta in merito alla natura giuridica e ai limiti di efficacia, nei confronti delle stazioni appaltanti, dei comunicati del Presidente dell’ANAC. L’ordinanza è particolarmente interessante perché sospende il giudizio in attesa della pronuncia dell’Adunanza Plenaria su una questione recentemente rimessa dalla Sezione III del Consiglio di Stato.
L’ordinanza, pur rinviando ad un secondo momento la decisione della questione, non manca di offrire allo studioso delle fonti del diritto un interessante arresto giurisprudenziale laddove afferma che «per quel che qui rileva va invece senz’altro affermata la natura di meri pareri dei comunicati del Presidente dell’ANAC, privi di qualsivoglia efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, trattandosi di meri opinamenti inerenti l’interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici».
In secondo luogo, pare interessante richiamare l’esito positivo che ha avuto la richiesta di parere avanzata con la nota n. 20219 del 7 febbraio 2016 dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con cui si era proceduto alla trasmissione dello schema di Linee guida recanti il monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato.
Il corposo documento, contenente utili osservazioni in vista dell’entrata in vigore del regolamento in questione, è stato reso in sede consultiva dal Consiglio di Stato in data 22 febbraio 2017.

1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, il testo del regolamento è consultabile anche al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=9046aeba0a77804228fe324f18753c65.

2 Il regolamento prevede anche la possibilità di prendere in considerazione segnalazioni anonime: cfr. art. 6, il quale precisa che sono considerate anonime le segnalazioni che: a) non rechino alcuna sottoscrizione; b) rechino una sottoscrizione illeggibile; c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza. Le segnalazioni anonime che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate potranno essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza. Il dirigente dell’ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza. Negli altri casi le segnalazioni anonime vengono archiviate dal dirigente.

3 Il testo del regolamento è consultabile collegandosi al sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=41f61fdc0a778042608be88c009a699f.

4 Il Consiglio dell’Autorità potrebbe stabilire il ricorso alla vigilanza collaborativa anche in ipotesi diverse da quelle fissate nell’art. 4.

5 È possibile leggere la Delibera nella sua versione integrale collegandosi al sito istituzionale dell’Autorità: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=6252a86a0a778042799a5b13d6b2b80c.

6 TAR Lazio, Sezione I quater, ordinanza 2 marzo 2017, n. 1030. Tale ordinanza è divenuta definitiva in data 2 aprile 2017, come riportato in un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato non pubblico.