Autorità nazionale anticorruzione (3/2017)

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Aggiornato al 03 dicembre 2017

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell'Aversana

Tra gli atti di maggiore interesse approvati nel corso degli ultimi mesi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione si segnala il Regolamento del 28 giugno 2017 sull’esercizio dell’attività di Vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici .
Si tratta di un regolamento che, come precisato dalla stessa Autorità, è adottato nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dalla legge in materia di appalti e concessioni per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, le centrali di committenza o gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3 del codice dei contratti pubblici intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 21 del codice o, anche al di fuori della programmazione (art. 2 del regolamento).

Molte delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono ispirate da una logica che può essere definita collaborativa: in tal senso, sicuramente depongono gli artt. 4, sui presupposti per l’attivazione della vigilanza collaborativa, e 5, che disciplina le modalità di presentazione della istanza di vigilanza collaborativa. La normativa prevede, altresì, l’attivazione di protocolli di vigilanza.
A prescindere dalle specifiche regole poste dalla normativa in esame, è interessante osservare che il codice dei contratti pubblici si occupa di questa materia nell’art. 213, terzo comma, laddove proprio il riferimento a modalità collaborative è centrale.
Avendo riguardo al periodo considerato, pare interessante citare anche il parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2017, n. 2109 reso in ordine alla richiesta sollevata dall’ANAC sulle “Linee guida per l'affidamento dei servizi legali”.
La materia sarà oggetto di ulteriori considerazioni: infatti, il Consiglio di Stato pur ritenendo condivisibile l’approccio sviluppato dall’Autorità, ha sollecitato l’intervento di altri soggetti, indicati nel testo del parere, riservandosi così la possibilità di sviluppare ulteriori riflessioni.