Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (3/2017)

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Aggiornato al 29 ottobre 2017

Rubrica a cura di Giovanna De Minico - Periodo di riferimento: Luglio 2017 - Ottobre 2017
Scheda di Marana Avvisati

1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato (Luglio 2017 - Ottobre 2017), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di natura regolamentare, n. 396/17/CONS, rubricata «Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno».
Come si apprende dal comunicato stampa dell’Autorità, il nuovo regolamento, adottato a seguito di apposita consultazione pubblica con gli stakeholders1, «…costituisce la cornice legale e procedurale entro cui l’Autorità eserciterà la propria vigilanza su un settore di significativo rilievo della nostra industria culturale e rappresenta uno strumento di trasparenza e certezza del diritto per artisti, interpreti, società di intermediazione e soggetti che utilizzano tali diritti. A questo fine è altresì prevista l’istituzione di un tavolo tecnico con gli operatori, che costituirà una sede permanente di confronto tra tutti i soggetti coinvolti sulle principali questioni relative alla gestione e alla remunerazione dei diritti connessi al diritto d’autore».

 

2. Brevi cenni sulla cd. gestione collettiva del diritto d’autore e sulla riforma europea

Le cosiddette collecting societies svolgono un’attività di intermediazione fra detentore dei diritti di proprietà intellettuale e rispettivi utilizzatori: tramite apposito mandato, il detentore dei diritti affida alla società la gestione dei diritti di utilizzazione economica di opere protette quali, per esempio, una canzone, una composizione musicale, una riproduzione audiovisiva. Sulla base del mandato ricevuto, le società concedono in licenza l’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore in cambio del pagamento delle relative royalties. In una seconda fase, le società medesime provvedono a trasferire agli aventi diritto le somme riscosse, da cui viene dedotta una percentuale fissa per l’attività di intermediazione svolta2.
In data 26 febbraio 2014, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato la Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, nonché sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (cd. Direttiva Barnier)3 .
La Direttiva, volta a un complessivo ripensamento delle società di gestione collettiva e degli organismi indipendenti per lo sfruttamento economico di opere protette, ha statuito, fra l’altro:
a) l’armonizzazione delle singole normative nazionali sul funzionamento delle cd. collecting society che gestiscono i diritti d’autore e i diritti connessi degli associati. La Direttiva, in altri termini, ha introdotto principi uniformi per la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, con l’obiettivo specifico di superare le asimmetrie normative fra i vari paesi membri, in coerenza con la libera circolazione di beni, servizi e capitali nell’ambito del mercato unico europeo.
b) L’adeguamento del sistema di concessione delle licenze per l’uso delle opere musicali anche al contesto online, al fine di implementare il mercato unico digitale del diritto d’autore e dei diritti connessi sulle opere fruibili online e disciplinare le piattaforme che offrono un servizio di musica sul web. In particolare, la Direttiva prevede la concessione di licenze aventi efficacia multi-territoriali da parte di organismi di gestione collettiva di diritti d'autore su opere musicali (art.2). Questa novella intende introdurre una semplificazione nei processi di licensing a vantaggio delle aziende produttrici di opere musicali sul web in Europa. Sicché, le aziende non saranno più tenute a contattare singolarmente ciascun organismo di gestione collettiva nazionale, ma potranno interagire e negoziare con un unico interlocutore per ottenere una licenza paneuropea.
c) Assicurare la libertà di scelta dei titolari dei diritti in merito agli organismi cui affidare la gestione collettiva dei propri diritti, a prescindere dai confini territoriali
Secondo l’art. 43 della Direttiva, le statuizioni contenute nella stessa dovevano essere recepite, da tutti gli Stati Membri, entro il 10 aprile 2016.
L’Italia, slittando i tempi indicati dalla Direttiva, ha recepito la medesima tramite il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante l’“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”4 .
Il decreto è stato oggetto di osservazioni puntuali da parte dell’autorità Antitrust italiana, in un noto parere reso nel giugno dello scorso anno al Parlamento e al Governo5.
Sul punto, si riportano i rilevi espressi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha osservato come la novella determini «…un grave danno all’efficienza economica del sistema, ostacolando la crescita del settore».
Secondo l’Antitrust, infatti, posto che il nucleo della Direttiva è costituito dalla libertà di scelta dei detentori dei diritti, la ratio dell’impianto normativo europeo risulterebbe gravemente compromessa dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale, dell’art. 180 l. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), in quanto tale disposizione attribuisce il monopolio in materia di sfruttamento economico dei diritti d’autore alla Società Italiana degli Autori e degli Editori., cd. SIAE6. Difatti, nel decreto legislativo viene fatta salva l’esclusiva riservata in Italia alla SIAE, ferma restando, tuttavia, la possibilità per i titolari dei diritti di rivolgersi a un organismo di gestione collettiva di un altro Stato.
In particolare, secondo l’Antitrust “Il valore e la ratio stessa dell’impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale, di una disposizione ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce ad un solo soggetto (SIAE) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore anche in quanto “la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d’iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l’obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l’incumbent senza discriminazioni. Il regime di riserva delineato dall’articolo 180 LDA, peraltro, esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola”.
In conclusione, l’attività di intermediazione dei diritti d’autore è ancora oggi oggetto di monopolio legale in favore della SIAE, in ragione di una riserva disposta con norma di legge.
Sul punto si sottolinea come la Direttiva, per la verità, non prenda apertamente posizione contro il regime monopolistico SIAE, e in tal guisa lascia spazio al decisore politico interno, al quale è rimessa la valutazione in merito all’abrogazione dell’art. 180 della Legge sul diritto d’autore. L’Autorità Antitrust, dal canto suo, sembra orientare il decisore politico verso una totale liberalizzazione del mercato interno, proponendo più o meno esplicitamente un intervento in chiave abrogativa della norma atta a legittimare il mantenimento dello status quo ante.
Si rileva, altresì, che gli organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE e le entità di gestione indipendente possono svolgere attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore7, ancorché debbano disporre di specifici requisiti.
A tal fine, tali soggetti sono tenuti a segnalare l’inizio dell’attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, comunicandola all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 40 del decreto medesimo, tramite segnalazione certificata di inizio attività mediante l’invio di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

3. Il regolamento dell’Autorità

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo è affidata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: essa è chiamata a vigilare sul possesso dei requisiti essenziali per poter operare come intermediario nel settore dei diritti d’autore e connessi, definire le modalità di vigilanza e sanzione, nonché le modalità di verifica dell’adeguamento gestionale e organizzativo dei soggetti che operano nel mercato
In particolare, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, l’Autorità ha l’obbligo di emanare un regolamento relativo alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni del medesimo decreto, confluito, come visto nella Delibera n. 396/17/CONS.
L’Autorità deve inoltre verificare l’effettivo adeguamento organizzativo e gestionale da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, fornendo altresì alla Commissione europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul territorio italiano con i relativi aggiornamenti.
Si rileva come l’Autorità disponga di rilevanti poteri di intervento, che vanno ad aggiungersi a quelli già da tempo previsti in tema di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica8: l’Autorità può, in qualsiasi momento, acquisire ogni elemento necessario attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti. L’Autorità, inoltre, applica le sanzioni amministrative pecuniarie. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni del presente regolamento e del Decreto è disciplinato dal Regolamento sulle sanzioni9.
Oltre alla irrogazione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario, «…qualora si tratti di violazioni di particolare gravità…», l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi, ovvero disporre la cessazione della stessa .

 


1 Cfr. Delibera n. 203/17/CONS, Consultazione pubblica sull’esercizio delle competenze di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno, reperibile a questo link.

2 L’espressione “organismo di gestione collettiva” vuole indicare un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore e diritti connessi per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi e che è detenuto o controllato dai propri membri e/o non persegue fini di lucro. Per “entità di gestione indipendente” si intende invece un soggetto che ha le stesse finalità dell’organismo di gestione collettiva, ma che non è detenuto né controllato dai titolari dei diritti e che persegue fini di lucro.

3 Direttiva 2014/26/Ue Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, reperibile al seguente link.

4 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2017.

5 Parere (AS1281) 1 giugno 2016.

6 SIAE, ente pubblico economico a base associativa disciplinato dalla legge n. 2 del 2008 e sottoposto alla vigilanza congiunta del pres. Cons.ministri e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

7 I diritti connessi sono quei diritti spettanti a chi con la sua attività d'impresa (ad es. il produttore) o con la propria creatività (ad es. il musicista) interviene nella creazione dell'opera, apportando un contributo di tipo strumentale rispetto alla ideazione dell’opera intellettuale. Tali diritti, difatti, sottintendono le attività che permettono la fruizione e la diffusione dell’opera dell’ingegno. A differenza del diritto d’autore, questi diritti non hanno per titolo e giustificazione un atto di creazione intellettuale, bensì un atto di attività industriale (per esempio il produttore fonografico) o di attività professionale (per esempio gli artisti interpreti ed esecutori) che viene come tale protetto, compatibilmente con il diritto che spetta all’autore. I diritti connessi sono regolati al Titolo II della l.d.a., intitolato “Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore”, agli artt. da 72 a 101.
L'attività di gestione e ripartizione dei diritti connessi è stata liberalizzata con il d.l. n.1/2012 convertito in legge n.27/2012 e viene demandata a qualunque soggetto che rispetti i requisiti stabiliti nella normativa.

8 In tema, v. G. De Minico, Libertà e copyright nella Costituzione e nel diritto dell’Unione, in Ead., Antiche libertà e nuova frontiera digitale, Torino, 2016, pp. 145 ss.

9 Cfr. Delibera n. 410/14/CONS, Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e s. m. i.