Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2017)

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TAR CAMPANIA, Napoli, 3 marzo 2017, n. 1245

Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, all'art. 50, comma 5, attribuisce, in via esclusiva, al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e, all'art. 54, attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la facoltà di esercitare poteri extra ordinem per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.


Anche il regolamento di fognatura del Comune di Napoli, approvato con delibera del 17 febbraio 1942, attribuisce espressamente al Sindaco, nel caso di dissesti o di constatata difformità dei manufatti fognari privati, il potere di ingiungere, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori necessari, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata, con la quale il Comune, in relazione allo stato di dissesto della rete privata di fognatura insistente lungo le strade di penetrazione al parco "Comola Ricci", ha intimato al Condominio di eseguire tutti i lavori di regolarizzazione delle modalità di smaltimento degli scarichi delle acque nere e meteoriche è illegittima perché sottoscritta dal dirigente e non anche dal Sindaco.