Statuto comunale e partecipazione al procedimento di adozione della delibera comunale di revoca di determinate tipologie di contrassegni per l'ingresso in zona a traffico limitato (2/2017)

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TAR TOSCANA, Firenze, 10 febbraio 2017, n. 211

Le società ricorrenti, tutte esercitanti attività di trasporto con bus turistici, avevano impugnato la delibera della Giunta comunale di Firenze, di approvazione del disciplinare e del prospetto dei contrassegni allegato al disciplinare stesso, nella parte in cui disponeva che "dal 1 marzo 2016 gli abbonamenti dei contrassegni P e Q di cui alla citata deliberazione n. 00429/G/2012 sono revocati e per quelli con scadenza successiva a tale data si procederà al rimborso della quota non fruita".
Il Tar Toscana accoglie il ricorso relativamente alla censura lamentata dalle ricorrenti di pretermissione di qualunque confronto con gli operatori del settore prima dell'adozione dell'atto impugnato.

In particolare, secondo il giudicante, la deliberazione con la quale il Comune revoca determinate tipologie di contrassegni per l'ingresso in zona a traffico limitato richiede il previo contraddittorio con le categorie interessate, trovando applicazione l'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al comma 2, prevede che “nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241”. Lo Statuto del Comune di Firenze, sul punto, fa una scelta di ampia garanzia, ispirata al principio di "ricercare un'effettiva e responsabilizzata partecipazione per il raggiungimento di soluzioni ottimali" (art. 4), il che richiede un necessario coinvolgimento dei destinatari dell'azione amministrativa, al fine di aver piena conoscenza delle loro posizioni e poter realmente garantire un risultato ottimale dell'azione stessa. Nella specie le ricorrenti avevano rappresentato i loro punti di vista che avrebbero dovuto essere presi in esame dall'Amministrazione, alla ricerca di un ottimale punto di sintesi, nell'ottica della proporzionalità, tra interessi pubblici di significativo momento, perseguiti dall'Amministrazione, e interessi degli operatori economici meritevoli di considerazione.