Si può impugnare un’intera legge (purché omogenea); le Regioni non possono “interferire” con i piani di rientro (ma il ricorso può sbagliare i parametri interposti…) (1/2017)

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Sentenza n. 14/2017 – giudizio di legittimità in via principale

Deposito del 19 gennaio 2017 – Pubblicazione in GU del 25 gennaio 2017

Motivo della segnalazione
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza), volta a consentire, al fine di «garantire la migliore programmazione dell’utilizzo delle risorse umane e professionali operanti all’interno del Sistema sanitario regionale» (art. 1), la proroga, sino al 31 dicembre 2016 (art. 3), dei contratti di lavoro a tempo determinato, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con gli enti del Sistema sanitario regionale e dei contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise.

Con una prima censura il ricorrente lamentava che la legge regionale impugnata violasse l’art. 117, terzo comma, Cost., perché si poneva in contrasto con il divieto di turn-over previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.
Con una seconda e connessa censura il ricorrente lamentava che le descritte misure legislative regionali interferiscano con le attribuzioni commissariali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di turn-over, così violando, allo stesso tempo, l’art. 117, terzo comma, Cost. − con riferimento ai parametri interposti di cui all’art. 2, «commi 82 e 85», della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), espressione di princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute − e l’art. 120, secondo comma, Cost.
Con l’ultima censura il Presidente del Consiglio dei ministri si doleva che la legge impugnata violasse l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento a parametri interposti statali − art. 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125; art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; artt. 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015; anch’essi indicati come recanti princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute in quanto atti a vietare la proroga dei contratti a tempo determinato al di fuori delle procedure di stabilizzazione ivi previste.

Dal punto di vista delle fonti, è interessante notare come la Corte, in via preliminare, rilevi l’ammissibilità del ricorso, benché abbia per oggetto l’intera legge regionale, con l’argomento per il quale essa ha «più volte chiarito che ‘se “è inammissibile l’impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità”, sono, invece, ammissibili “le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure (da ultimo, si vedano le sentenze n. 238 e n. 22 del 2006, n. 359 del 2003) (così, in particolare, sentenza n. 201 del 2008)”’ (sentenza n. 141 del 2010)» (cons. in dir. par. 2).
Nel caso di specie, poiché la legge impugnata è composta di soli tre articoli, il primo ed il terzo dei quali hanno «funzioni meramente accessorie» (sentenza n. 201 del 2008), occupandosi, rispettivamente, di esternare le finalità dell’intervento regionale e di regolare la sua efficacia temporale, non vi sono quindi dubbi sull’ammissibilità.

Nel merito, la censura di violazione degli artt. 117, terzo comma − in riferimento agli invocati parametri interposti dei «commi 82 e 85» dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, indicati come recanti principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute – è considerata dalla Corte errata: «i commi invocati, infatti, rispettivamente, regolano i presupposti per l’accesso delle Regioni in disavanzo sanitario ai finanziamenti statali e rinviano ad altre disposizioni in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. I parametri corretti, costantemente utilizzati da questa Corte per dichiarare l’illegittimità delle leggi regionali che tale interferenza realizzano, sono, per contro, i commi 80 e 95 del medesimo art. 2».

Tuttavia, tale erronea indicazione viene «considerata un mero lapsus calami, inidoneo a incidere sulla corretta individuazione della doglianza e sulla conseguente delimitazione del thema decidendum, posto che il ricorrente, da un lato, ha testualmente citato proprio il riportato inciso normativo (contenuto in entrambi i commi 80 e 95), che rende gli interventi individuati dal piano di rientro vincolanti per le Regioni; e, dall’altro, ha espressamente invocato le decisioni di questa Corte che si riferiscono a tali ultime disposizioni», e viene dichiarata fondata.

Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, «costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”», finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti», anche affermando che, «[q]ualora poi si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l’art. 120, secondo comma, Cost. consente l’esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, al fine di assicurare contemporaneamente l’unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.). A tal fine il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi, pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.», e in questo caso l’interferenza viene giudicata «evidente» (par. 4.2)

Viene pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Molise n. 3 del 2015, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.