Attuazione della delega in materia di contenzioso tributario: insussistenza del vizio di eccesso di delega (1/2017)

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Sentenza n. 278/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 16 dicembre 2016 – Pubblicazione in G.U. del 21/12/2016, n. 51

Motivo della segnalazione
La sentenza n. 278 del 2016 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, per violazione dell’articolo 76 della Costituzione, nella parte in cui, novellando il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dispone che la Commissione tributaria provvede sulle spese della fase cautelare con l’ordinanza che decide sulle istanze relative a tale fase.
Ad avviso del giudice rimettente, la legge n. 23 del 2014, recante, fra l’altro, delega al Governo in materia di contenzioso tributario (art. 10), non recherebbe alcuna previsione in punto di spese cautelari, né sarebbe possibile ravvisare nella disposizione censurata un coerente sviluppo logico o un ragionevole completamento dei principi e criteri direttivi previsti dalla delega.
Con la pronuncia in esame, la Corte ha tuttavia ritenuto non sussistente il vizio di eccesso di delega con riferimento all’articolo 9, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 156 del 2015, ribadendo il proprio costante orientamento in merito al rapporto tra decreto delegato e legge delega. In particolare, la Corte ha ricordato che «la previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo» (sentenza n. 194 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 146 e n. 98 del 2015)».
Deve, quindi, ritenersi fisiologica, in sede di adozione del decreto delegato da parte del Governo, l’«attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante (sentenza n. 194 del 2015), che deve, però, svolgersi nell’alveo delle scelte di fondo operate dal legislatore della delega, nel pieno rispetto della ratio di quest’ultima e in coerenza con il complessivo quadro normativo (sentenza n. 59 del 2016)».