La legge di bilancio non costituisce zona franca sottratta al sindacato di costituzionalità (1/2017)

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Sentenza n. 275/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 16 dicembre 2016 – Pubblicazione in G.U. del 21/12/2016, n. 51

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 275 del 2016, la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale promossa dal TAR Abruzzo avverso l’articolo 6, comma 2-bis, della legge della regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’articolo 88, comma 4, della legge della regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2004), per violazione dell’articolo 10 Cost., in relazione all’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e dell’articolo 38 Cost.
In particolare, il giudice a quo dubitava della legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2-bis, della legge regionale n. 78 del 1978, nella parte in cui prevede, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisca un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta nel pertinente capitolo di spesa».
La pronuncia presenta due diversi profili di interesse.
Sotto il profilo dell’estensione del sindacato di costituzionalità sulla legge di bilancio, la pronuncia in esame fornisce alla Corte l’occasione per ribadire che «nella materia finanziaria non esiste un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi», posto che «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990)».
In altri termini, le scelte allocative di risorse compiute dal legislatore in sede di redazione e gestione del bilancio sono anch’esse sottoposte, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, al vaglio di ragionevolezza della Corte, cui compete, nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la commisurazione reciproca e il bilanciamento dei valori in gioco, dai quali non è considerarsi esclusa la garanzia dell’equilibrio di bilancio.
Sotto altro profilo, nel merito della questione oggetto di scrutinio da parte della Corte, la pronuncia torna ad affrontare il delicato rapporto tra equilibrio di bilancio e garanzia dei diritti incomprimibili. Nel caso di specie, i giudici costituzionali, dopo aver ribadito che il legislatore gode di discrezionalità nell’individuazione delle misure a tutela dei diritti delle persone disabili, hanno precisato che tale «potere discrezionale trova un limite invalicabile nella necessità di coerenza intrinseca della stessa legge regionale contenente la disposizione impugnata, con la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati». Quest’ultimo, una volta definito a livello normativo per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili, «non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali […]. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
Conseguentemente, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2-bis, della legge della regione Abruzzo n. 78 del 1978, limitatamente all’inciso «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle leggi annuali di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».