La Corte ricostruisce le competenze della Regione siciliana in materia di servizio idrico (2/2017)

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Sentenza n. 93/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 04/05/2017 – Pubblicazione in G.U. 10/05/2017 n. 19

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 93/2017 la Corte costituzionale ha esaminato il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro varie disposizioni della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19, recante Disciplina in materia di risorse idriche.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni di questa legge. Per i fini di questa rubrica, è interessante prendere in esame la ricostruzione, effettuata dal giudice delle leggi, delle competenze del legislatore siciliano in materia di servizio idrico. Se è vero che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato e le forme di gestione e modalità di affidamento al soggetto gestore sono state ricondotte dalla Corte ai titoli di competenza (esclusiva) di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., nondimeno è necessaria una puntuale verifica delle competenze spettanti in questo ambito a una Regione a statuto speciale qual è la Sicilia (ciò che è avvenuto per la Provincia autonoma di Trento e la Valle d’Aosta, rispettivamente, con le sentenze nn. 51/2016 e 142/2015).
L’art. 14 dello statuto della Regione siciliana, che enumera le materie in cui la Regione dispone di potestà legislativa primaria, menziona genericamente le “acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale”. Sulla base di un’interpretazione sistematica degli artt. 14 e 32 dello statuto, tuttavia, tale previsione deve intendersi come un riferimento alla mera disciplina demaniale del bene idrico e marittimo. Stando all’art. 17 dello statuto, invece, i servizi pubblici – “assunzione di pubblici servizi” e “tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale” – figurano tra le materie di potestà concorrente. In virtù della clausola di maggior favore dell’art. 10 della legge cost. n. 3/2001, si deve però ritenere che in questo ambito la Regione disponga di potestà legislativa residuale, anche se limitata dalle competenze esclusive trasversali dello Stato – tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente – che interferiscono con la materia del servizio idrico integrato.
Da questo punto di vista, è indubbio che lo statuto siciliano riconosca alla Regione potestà legislative in materia di organizzazione del servizio idrico meno ampie di quelle che invece spettano alla Regione autonoma Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Trento.
Per i loro contenuti derogatori rispetto al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, diverse disposizioni della legge Reg. siciliana n. 19/2015 sono perciò dichiarate incostituzionali dalla Corte.