La c.d. “circolare Aquilanti” e il procedimento di adozione degli atti del Governo (2/2017)

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Nel mese di maggio 2017, grande risalto sulla stampa nazionale ha avuto la c.d. circolare Aquilanti (dal nome dell’attuale Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Si tratta di una comunicazione trasmessa dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i dipartimenti, uffici e strutture della medesima Presidenza per ribadire che una serie di atti debbano essere sottoposti in preventiva visione, per il tramite del Segretario generale medesimo, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutti gli atti oggetti della circolare debbono essere trasmessi al Sottosegretario nella forma di schema non firmato, corredato da una relazione illustrativa e da tutti gli altri elementi informativi occorrenti.
Gli atti da sottoporre alla preventiva visione sono:
a) atti da adottare nella forma di D.P.R. o D.P.C.M., sia nel caso in cui essi debbano essere adottati su proposta di un singolo Ministro, sia nell’ipotesi in cui essi prevedano il previo concerto fra più Ministri;
b) gli schemi di atti amministrativi ed i documenti di qualsiasi natura da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, indipendentemente dalla forma giuridica che l’atto assumerà al termine del procedimento;
c) documenti da sottoporre ad una consultazione pubblica, generale o limitata.
Si fanno salve, tuttavia, le procedure già stabilite per gli “atti normativi” (da intendersi – si ritiene – quelle definite dalla legge n. 400 del 1988, il regolamento interno del Consiglio dei Ministri e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009, che disciplina gli adempimenti istruttori e l’iter di esame in vista della delibera del Consiglio dei Ministri).
La circolare precisa che la preventiva visione debba avvenire in un momento precedente alla delibera del Consiglio dei Ministri o, comunque, all’adozione finale dell’atto; tuttavia, nei casi in cui la legge preveda l’intervento consultivo di altri organi (Conferenza Stato-Regioni, Conferenza unificata, Consiglio di Stato, ecc.) o la valutazione tecnica della Ragioneria dello Stato, la preventiva visione deve intervenire precedentemente alla trasmissione degli schemi di atti agli enti consulenti.
La stampa ha riportato la reazione infastidita dei Ministri che percepivano la circolare come una sorta di ingerenza nell’autonomia riconosciuta a ciascun dicastero. Sarebbe stato addirittura sollecitato, in via informale, un intervento chiarificatore del Presidente del Consiglio dei Ministri. In realtà, si è notato che la circolare interveniva pochi giorni dopo quanto avvenuto in fase di delibera definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo n. 56 del 2017 (c.d. correttivo al Codice degli appalti). Nella versione finale emanata dal Presidente della Repubblica, infatti, era presente una disposizione abrogativa di una norma attributiva di un potere assai rilevante all’Autorità Nazionale Anticorruzione (la c.d. raccomandazione vincolante, di cui all’art. 123, c.2 del Codice). L’abrogazione non era presente nello schema di decreto legislativo correttivo trasmesso alle Camere, né era stata da quest’ultime sollecitato in sede di parere parlamentare. Tale abrogazione è stata caricata di un significato “politico”, quasi a voler significare un atteggiamento del Governo volto a “ridimensionare” i poteri dell’ANAC . A fronte delle smentite dell’Esecutivo, si è aperta la “caccia” al responsabile dell’inserimento dell’abrogazione e l’individuazione della fase procedurale nella quale la modifica del testo è stata possibile, senza il “vaglio” degli organi preposti ad istruire i testi normativi in delibera nel Consiglio dei Ministri o la loro redazione finale dopo la delibera definitiva.
Al di là del clamore mediatico suscitato, la circolare appare ricognitiva del diritto vigente e mette in evidenza la scarsa efficacia della disciplina procedurale endo-governativa. In definitiva, essa rappresenta l’esigenza che il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che costituisce lo snodo fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri (di cui è segretario e di cui contribuisce a formare l’ordine del giorno) ed il pre-Consiglio dei Ministri (che è da lui presieduto), possa adeguatamente conoscere ed istruire gli atti di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Consiglio dei Ministri dovranno assumersi la responsabilità. Non da ultimo, la circolare sembra voler ribadire l’esigenza di garantire, in forme più stringenti, i poteri della Presidenza del Consiglio al fine di perseguire l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo evocata dall’art. 95 Cost.
Il testo della circolare è stato ricavato dalla stampa.