Il Presidente della Repubblica, nel promulgare la legge che modifica il Codice delle leggi antimafia, segnala l’esigenza di assicurare una «stabile conformazione dell’ordinamento interno agli obblighi comunitari» (3/2017)

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Comunicato Presidenza della Repubblica, 17 ottobre 2017

Motivi della segnalazione

Il Presidente della Repubblica, nel promulgare la legge recante Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvata dalle Camere il 27 settembre 2017, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio.

Il Presidente della Repubblica sottolinea nella lettera di aver promulgato la legge, non avendo egli riscontrato evidenti profili critici di legittimità costituzionale; ma di non poter fare a meno di segnalare un aspetto che, pur non costituendo una palese violazione di legittimità costituzionale, sembra contenere dei profili critici. Per quanto qui più strettamente interessa, il profilo controverso attiene all’art. 31 della legge, il quale va a modificare l’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992, disciplinante la c.d. confisca allargata. Ebbene, nel modificarsi l’art. 12-sexies, sottolinea il Presidente della Repubblica, non sono state riprodotte alcune ipotesi di reato (legittimanti, in caso di condanna nonché a date condizioni, la confisca), che erano state inserite nello stesso art. 12-sexies ad opera dell’art. 5 del decreto legislativo n. 219 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/42/UE del Parlamento e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell’Unione europea. Da qui l’invito del Presidente della Repubblica a ripristinare le modifiche introdotte nel 2016 per la necessità del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, così da «assicurare sollecitamente una stabile conformazione dell’ordinamento interno agli obblighi comunitari in relazione alle previsioni direttamente attuative di direttive europee, a suo tempo recepite nell’ordinamento interno e che non figurano nel nuovo testo».