Autorità Nazionale Anticorruzione (2/2018)

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Aggiornato al 09.07.2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nella presente nota ci soffermeremo su due regolamenti che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato nel mese di giugno. Ci si riferisce a:

Il primo regolamento risponde a quanto stabilito dall’art. 12 della legge 29 luglio 2003 n. 229, in base al quale le Autorità Amministrative Indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo o regolatorie devono dotarsi, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l’emanazione degli atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione. 

Le valutazioni fatte nell’ambito delle procedure che trovano il loro fondamento in questa legge sono di particolare importanza posto che le autorità tenute ai relativi adempimenti dovranno trasmettere al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.

Inoltre, tali soggetti sono tenuti a verificare gli effetti derivanti dall’applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale; restano comunque escluse dall’applicazione di questa normativa le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al citato primo commea, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

L’importanza dell’AIR e della VIR è riconosciuta anche dalla dottrina giuridica: lo dimostrano in maniera molto chiara i lavori dell’Osservatorio AIR, membro dell’International Institute of Administrative Sciences (IIAS), che periodicamente fornisce documentazione tecnica e saggi scientifici su aspetti di grande attualità.

Da notare che grande importanza è attribuita nel regolamento che qui si commenta al momento della consultazione: infatti, ai sensi dell’art. 3, l’Autorità favorisce la massima partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti di regolazione. A tal fine garantisce la trasparenza dei processi, attraverso la pubblicazione tempestiva sul proprio sito Internet delle notizie e dei documenti di interesse, sottopone a consultazione gli atti di carattere generale, al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati. Inoltre, l’Autorità predispone nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario contenente l’indicazione degli atti di carattere generale che intende sottoporre a consultazione e/o AIR. L’indicazione non è vincolante ed è suscettibile di modifiche sia in ordine alla tempistica che all’oggetto dell’intervento.     

Il secondo regolamento a cui si è fatto cenno ha una portata applicativa non indifferente: il suo obiettivo principale consiste nel disciplinare, in generale, la trasmissione del flusso informativo e, in particolare, l’iscrizione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario e le modalità per la loro cancellazione.

Il Casellario, articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità (denominate nel regolamento “A”, “B” e “C”), sarà retto da regole molto stringenti e sicuramente consentirà una più facile tenuta dei rapporti con altri soggetti istituzionali: in primis, prefetture e procure della repubblica.

 

[1]Il testo integrale dei due regolamenti è consultabile alla sezione Regolamenti del sito istituzionale dell’Autorità, direttamente raggiungibile collegandosi al seguente indirizzo: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/RegolamentiANAC.