Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (1/2018)

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TAR ABRUZZO, Pescara, 14 novembre 2017, n. 316

Presupposto del potere extra ordinem attribuito dall'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 al Sindaco è l'esistenza di una situazione di carattere eccezionale non fronteggiabile con gli strumenti ordinari (ex multis, TAR Veneto, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 675).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che "il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, ed in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale" (Cons. St., sez. V, 25.5.2012, n. 3077" (Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697)


La necessità di un previo approfondimento istruttorio, tuttavia, deve essere valutata avuto riguardo alla specifica realtà all'interno della quale matura l'esigenza di ricorrere all'esercizio dello speciale potere non potendosi richiedere all'Amministrazione adempimenti propri dei moduli procedimentali ordinari ed incompatibili con l'urgenza di provvedere.
A tal proposito la sentenza rileva che il provvedimento impugnato è stato emesso all'indomani di eventi sismici di ragguardevole intensità e proporzioni che hanno interessato la Regione ed a seguito di un intervento effettuato da un organo tecnico altamente qualificato (il comando dei VV.FF.) che una volta visionate le lesioni presenti ha ritenuto di richiedere l'intervento dell'Autorità comunale. In detta occasione veniva riscontrata la presenza di "varie fessurazioni" e di un "distacco importante" nella struttura di sostegno di un pianerottolo tali da ritenere necessario l'attivazione dei poteri comunali "al fine della pubblica e privata incolumità".
In presenza della descritta situazione di potenziale pericolo prospettata dai VV.FF., nel generale contesto emergenziale determinato dall'evento sismico, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di urgenza e indifferibilità dell'intervento richiesto che, peraltro, si limita, correttamente, ad imporre lo sgombero fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, con onere del proprietario di eseguire, sotto la guida di un tecnico, un'accurata verifica, anche mediante un adeguato sistema di monitoraggio, dell'evoluzione dei dissesti strutturali, nonché tutti i lavori di assicurazione e consolidamento delle parti strutturali.