Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2018)

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TAR ABRUZZO, L’Aquila, 22 marzo 2018, n. 107

L'Associazione Abruzzo Freeride Freedom aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza n. 20 del 2014, con cui il Comune di L'Aquila, senza prevedere alcun limite temporale, disponeva, modificando e integrando l'ordinanza n. 13 del 31.1.2014, "il divieto dell'esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano le piste stesse, quando il bollettino Meteomont stabilisce un grado di pericolo uguale o maggiore a 3, rinviando, in caso di grado di pericolo inferiore a 3 , all'eventuali da Valanghe di Questo Comune", nonché l'ordinanza n. 13 del 31.1.2014, l'ordinanza n. 11 del 29.1.2014 già annullata in autotutela con atto n. 12 del 31.1.2014.
Le due ordinanze, rileva il giudice amministrativo, sono state adottate ai sensi degli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, che disciplinano le ordinanze contingibili e urgenti che il Sindaco può adottare in qualità di ufficiale di governo.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, ex art. 54 del T.U.E.L., è legata alla sussistenza di un pericolo concreto e attuale, che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti "extra ordinem" per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.
Tra i requisiti di validità delle ordinanze contingibili ed urgenti vi è la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento. Il carattere della contingibilità, infatti, esprime l'urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente e a ciò è correlato necessariamente il carattere della provvisorietà, il quale implica che le misure previste devono avere efficacia temporalmente limitata (ex multis, Tar Campania, Napoli, n. 4324 del 2017, Tar Piemonte, n. 535 del 2017, Tar Puglia, Bari, n. 359 del 2014).
Presupposto indefettibile delle ordinanze contingibili ed urgenti è insomma anche la precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti e di interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge.
Nel caso di specie, le ordinanze gravate ponevano il divieto di esercitare il fuori pista, in presenza di determinate condizioni metereologiche, in via permanente, senza cioè fissare alcun limite temporale alla loro efficacia.
Ne consegue il difetto della provvisorietà delle ordinanze gravate e del loro contenuto precettivo, nonché la temporaneità dei loro effetti. Da qui la loro illegittimità.